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Indennità una tantum 200 Euro. Al via la presentazione delle domande di riesame

Gli Uffici del Patronato INAPA di Confartigianato a disposizione dei richiedenti in tutte le nostre sedi territoriali


L’INPS, dopo aver completato la prima fase di definizione delle richieste di “Indennità una tantum 200 euro”, presentate ai sensi dell’articolo 32 del DL n. 50/2022, con messaggio 4314 del 30/11/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle domande respinte e dei relativi riesami specificando, per ogni categoria di lavoratori interessati, requisiti e condizioni richiesti per l’accesso al beneficio.

Come si ricorderà, al fine di ottenere l’indennità una tantum, erano tenuti a presentare esplicita domanda:

  • i collaboratori coordinati e continuativi (comma 11);
  • i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (comma 13);
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (comma 14);
  • i lavoratori autonomi occasionali (comma 15);
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (comma 16).

Tra i soggetti tenuti alla presentazione della domanda erano compresi anche i lavoratori domestici per i quali, però, l’Istituto al momento non fornisce alcuna indicazione.

Gli esiti delle domande sono consultabili nell’apposita sezione del sito INPS tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”; per le domande respinte è visualizzabile la relativa causale.

TERMINI PER I RIESAMI AMMINISTRATIVI

I riesami delle domande potranno essere presentati, con invio della documentazione da produrre a supporto del riesame stesso, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

La documentazione utile alla richiesta di riesame è stata indicata dall’Istituto nella relativa tabella allegata al messaggio nelle quale viene riportata, per ogni specifica categoria, anche il dettaglio delle motivazioni di reiezione.

Per l’inoltro dei riesami e della relativa documentazione l’INPS ha previsto un termine non perentorio di 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero 90 giorni dalla notifica della reiezione, se successiva.

Pertanto, se la comunicazione dell’avvenuta reiezione fosse pervenuta prima del 30 novembre 2022, la documentazione, utile al riesame, dovrà essere trasmessa entro il 28 febbraio 2023, altrimenti entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE CATEGORIE

Al fine di una corretta gestione dei riesami, l’Istituto, pur rinviando per l’individuazione dei requisiti alla circolare n. 73 del 24 giugno 2022 – commentata dalla scrivente con circolare n. 32 del 1° luglio 2022 – fornisce, per ogni categoria di lavoratori, specifiche indicazioni circa i requisiti richiesti per il diritto all’indennità.

L’Istituto ricorda, inoltre, che l’una tantum non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, della stessa indennità.

Di seguito si illustrano esclusivamente i chiarimenti forniti e non già trattati nei precedenti INAPA, rinviando alla tabella allegata al messaggio per l’individuazione alla documentazione da produrre per ogni singolo motivo di reiezione.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Ai fini dell’accesso all’indennità la norma prevede, tra gli altri requisiti, che il lavoratore sia iscritto in Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022).

Al riguardo l’Istituto precisa che l’iscrizione in Gestione Separata, perfezionata anche successivamente, soddisfa il requisito richiesto per la percezione dell’indennità; la circostanza deve essere segnalata in sede di riesame allegando l’autocertificazione richiesta.

LAVORATORI STAGIONALI A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI

Come si ricorderà tra i destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo in possesso, nell’anno 2021, di almeno 50 giornate di lavoro effettivo.

L’Istituto sottolinea che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo, utili al raggiungimento del requisito, l’indennità sarà indebita e dovrà essere restituita.

INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI NASpI E DIS-COLL

Nel messaggio in commento l’Istituto fornisce precisazioni anche riguardo ai titolari di NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022 ai quali, come noto, l’indennità viene attribuita d’ufficio.

A tale riguardo l’INPS chiarisce che la titolarità nel mese di giugno 2022 si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle suddette indennità di disoccupazione; il chiarimento si riferisce anche al riconoscimento dell’indennità una tantum 150 euro di cui all’articolo 19, comma 9, del DL n. 144/2022 prevista in favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 2022 (cfr. circolare Inapa n. 41 del 27 settembre 2022).

I nostri uffici del Patronato INAPA sono a disposizione dei richiedenti per predisporre e inviare le domande (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)



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