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Interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in DAD o quarantena

6 Aprile 2021
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Sulla GU n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 13 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

In attesa delle disposizioni dell’INPS, si illustrano i contenuti dell’articolo 2 che contiene le misure in favore di genitori conviventi con figli infra16enni nei casi di:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio;
  • quarantena disposta per il figlio dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in G.U.; per espressa previsione del comma 10 dell’articolo 2, le misure in favore della famiglia si applicano fino al 30 giugno 2021.

LAVORO AGILE

Il comma 1 dell’articolo in commento, prevede che il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi citati: sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione e quarantena.

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI

Con i commi 2, 3, 4, 7, e 8 limitatamente alle risorse finanziarie stabilite, sono regolamentati i congedi straordinari per i genitori di figli conviventi infra14enni lavoratori dipendenti.

La norma prevede il ricorso al congedo “nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile”; in questi casi il lavoratore può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell’evento che ha determinato il motivo dell’astensione.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Come per i precedenti congedi COVID-19, per i periodi di congedo straordinario è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 23 del TU sulla maternità e della paternità, e la relativa contribuzione figurativa.

Il comma 4 prevede che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo introdotto se nei periodi di congedo già fruito si è verificato uno degli eventi previsti dal decreto in commento; in tal caso spetterà la medesima indennità del 50% della retribuzione e i periodi di congedo goduti non saranno computati nel limite previsto dal D.lgs. n. 151/2001.

L’astensione dal lavoro con diritto al congedo straordinario per Covid-19 è consentita a condizione che l’altro genitore:

  • non svolga lavoro in modalità agile;
  • non fruisca del congedo;
  • non sia sospeso dal lavoro;
  • non svolga alcuna attività lavorativa.

Tali limitazioni non si applicano se il lavoratore sia genitore anche di altri minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo del lavoro in modalità agile o di congedo.

Le domande potranno essere presentate attraverso la procedura già in uso che dovrà essere aggiornata allo scopo. Il comma 8 prevede il limite di spesa e il monitoraggio da parte dell’INPS stabilendo che qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa l’Istituto dovrà procedere al rigetto delle domande presentate.

POSSIBILITÀ DI ASTENSIONE DAL LAVORO PER I GENITORI DI FIGLI INFRA16ENNI

Nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, per i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il comma 5 prevede il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata degli eventi tutelati, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

BONUS BABY-SITTING

Il comma 6 introduce un nuovo bonus baby-sitting; ne sono destinatari i genitori di figli conviventi infra14enni che siano lavoratori:

  • iscritti alla Gestione Separata;
  • autonomi iscritti alle GG.SS.;
  • facenti parte del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

I soggetti in questione possono chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi previsti dal decreto. Come di consueto il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Lo stesso comma 6 prevede che, in alternativa all’acquisto dei bonus per il servizio baby-sitting, il bonus possa essere erogato direttamente al richiedente, con la procedura dei rimborsi, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; quest’ultimo, tuttavia, è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il beneficio può essere fruito solo se l’altro genitore non svolge il lavoro in modalità agile e non fruisce del congedo; tale limitazione non si applica se il lavoratore è genitore anche di altri minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle altre agevolazioni.

Come già previsto in passato il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

I nostri uffici territoriali del Patronato Inapa sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)



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