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Lavoratrici madri. Tutte le novità previste per l’esonero

Nella news di sintesi elaborata dal Patronato Inapa di Confartigianato le opportunità 2024 previste dalla Legge di Bilancio


La Legge di Bilancio 2024 ha previsto per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026un esonero totale della quota contributiva a carico del lavoratore a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 Euro annui, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero è esteso alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età dei figli più piccolo.

Lavoratori beneficiari

Tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi, di lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compreso il settore agricolo, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

  • Periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026:

lavoratrici madri di tre o più figli sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Il requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

L’esonero cessa alla data del 31/12/2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si verifichi prima del 31/12/2026.

  • Periodi di paga 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024:

estensione alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Il requisito si cristallizza alla data di nascita del secondo figlio, essendo irrilevante la successiva premorienza di un figlio.

L’esonero cessa alla data del 31/12/2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si verifichi prima del 31/12/2024.

L’esonero si applica anche a:

  • Rapporti di lavoro a part-time;
  • Rapporti di apprendistato;
  • Rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
  • Rapporti di somministrazione a tempo indeterminato.

In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, l’esonero può trovare applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, l’esonero, in presenza dei requisiti richiesti, decorre dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Misura del beneficio

L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

La soglia massima mensile di esonero è pari, pertanto, a 250 euro (€ 3.000 : 12), da riproporzionare per i rapporti instaurati o risolti nel corso del mese a € 8,60 (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

I suddetti limiti massimi devono ritenersi validi anche nei rapporti di lavoro part-time, per i quali non deve essere effettuata alcuna riparametrazione.

Nelle ipotesi di titolarità di più rapporti di lavoro, la lavoratrice può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi, previsti dalla legislazione vigente, riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il presente esonero contributivo risulta alternativo con l’esonero contributivo sulla quota dei contributi a carico del lavoratore di cui all’art. 1 comma 15 della medesima Legge di bilancio, in considerazione dell’entità della riduzione contributiva delle lavoratrici madri, la cui applicazione nel singolo mese di paga esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota Ivs a carico della lavoratrice. Resta fermo che dal mese successivo alla cessazione della fruizione di una delle due misure di esonero (es. compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, o nel 2024 compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo di una lavoratrice madre di due figli), si può ricorrere, in presenza dei requisiti richiesti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Modalità di accesso al beneficio

Le lavoratrici titolari di un rapporto a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero indicando il numero dei figli ed il relativo codice fiscale.

I datori di lavoro, di conseguenza, possono esporre nelle denunce contributive l’esonero spettante.

Resta ferma la possibilità della lavoratrice di comunicare direttamente all’Istituto i codici fiscali dei figli, attraverso apposita funzionalità on line, in attesa di implementazione.

Modalità di esposizione nel flusso Uniemens

I datori di lavoro possono esporre l’esonero nel flusso uniemens di competenza febbraio 2024, e comunque il recupero degli arretrati di gennaio e febbraio 2024 potrà essere effettuato nei flussi uniemens dei mesi di marzo-aprile-maggio 2024.

Per i datori di lavoro che abbiano già esposto nella mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota Ivs a carico della lavoratrice, per poter usufruire del presente esonero devono provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato.

Info: Tel. 05753141 – inapa@artigianiarezzo.it



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