L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito il proprio parere rispetto a modalità e termini
Con nota n. 862/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito il proprio parere rispetto a modalità e termini per la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto a tutela della genitorialità.
Si ricorda, infatti, che nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare se l’atto sia frutto di una scelta libera del lavoratore oppure condizionata dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.
La normativa, tuttavia, non disciplina la revoca delle dimissioni convalidate. Innanzitutto, l’Ispettorato sottolinea che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.
Pertanto, tali dimissioni possono essere revocate in un momento antecedente alla loro efficacia ovvero all’emanazione del provvedimento di convalida oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, l’Ispettorato precisa che anche la revoca, come la convalida, richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che provvederà all’annullamento del provvedimento di convalida valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, riservandosi di programmare eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o illeciti.
Non potranno invece più essere oggetto di revoca unilaterale da parte della lavoratrice/del lavoratore le dimissioni convalidate che abbiano prodotto l’effetto della cessazione del rapporto di lavoro; in tal caso, affinché il rapporto di lavoro possa riprendere sarà necessario anche il consenso del datore di lavoro.
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