In riferimento a diversi quesiti sulla possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie, l'Associazione Estetica di Confartigianato Arezzo fornisce alcuni chiarimenti.
Era già precedentemente previsto che le imprese del settore commerciale autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici (profumerie, farmacie, parafarmacie e simili, sia come esercizi di vicinato che come medie o grandi strutture di vendita) potessero esercitare anche l'attività di estetista a condizione di rispettare il regolamento comunale (locali, attrezzature, orari e simili) e che gli addetti allo svolgimento di tale attività fossero in possesso del requisito professionale di legge.
Per tali imprese, inoltre, proprio in quanto appartenenti al settore commerciale, non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (altrimenti vi sarebbe l'obbligo di un doppio inquadramento anche ai fini previdenziali e contributivi). Va evidenziato che in base a tale norma l'attività commerciale di vendita di cosmetici può essere svolta contestualmente all'attività di estetista (nel rispetto delle condizioni ivi indicate) senza dover rispettare alcun criterio di prevalenza dell'una o dell'altra attività (attivo patrimoniale, volume dei ricavi o altro).
La nuova disposizione ha di fatto introdotto il principio di reciprocità, secondo il quale le stesse imprese che svolgono l'attività di estetista possono esercitare la propria attività in modo congiunto con un'altra attività commerciale, non solo del comparto della vendita di prodotti cosmetici, ma anche con riferimento ad altri comparti commerciali non espressamente individuati dalla norma.
Va dunque evidenziata positivamente l'introduzione di modalità maggiormente flessibili di svolgimento dell'attività di estetista congiuntamente ad altre attività di natura commerciale in modo da poter rispondere in modo più adeguato ed articolato alle richieste della clientela e, quindi, da posizionarsi in modo più efficace ed economicamente conveniente sul mercato.
Particolare attenzione va prestata in caso di esercizio congiunto con attività commerciali soggette a requisiti personali e professionali specifici ed a vincoli di distribuzione e programmazione territoriale (es. farmacie). Si sottolinea infine che, anche se la norma prescinde dal criterio della prevalenza, ai fini del mantenimento della qualifica di impresa artigiana occorre rispettare il requisito della prevalenza del lavoro prestato dall'imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo dell'impresa e che, quindi, l'attività di natura commerciale non prevalga rispetto a quella artigiana.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Coordinatore Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281)