Credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata
Tra i provvedimenti previsti dalla Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 Dicembre 2022, si segnala il Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati valido solo per gli anni 2023 e 2024, finalizzato a spingere l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.
La norma riconosce a tutte le imprese un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per l’acquisto di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
Con successivo decreto attuativo, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
In attesa del decreto attuativo sappiamo già che il beneficio:
- sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei suddetti prodotti agevolabili. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
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