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Legge di Bilancio 2023. Le misure per datori di lavoro

Gli uffici di Confartigianato Arezzo dislocati in tutte le sedi territoriali a disposizione delle aziende per ulteriori informazioni


La legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) contiene importanti misure di interesse per datori di lavoro. Di seguito sono riportate le principali.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI  

Per i periodi di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è previsto un esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, nella misura del:

  • 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1923 euro; ovvero
  • 2% se la retribuzione imponibile è superiore a 1923 euro e non eccedente 2692 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità ed il limite di importo mensile è maggiorato del rateo di tredicesima mensilità per la competenza del mese di dicembre.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

  • INCENTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Ai datori di lavoro privati che nel corso dell’anno 2023 assumono/trasformano con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari di reddito di cittadinanza spetta un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di € 8.000 annui ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

  • INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

L’incentivo all’occupazione giovanile stabile è esteso alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.

L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

  • INCENTIVO DONNE “SVANTAGGIATE” 

L’incentivo per assunzione/trasformazione di donne “svantaggiate” di cui all’art. 4 commi 9-11 Legge n. 92/2012 si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 con le seguenti modalità:

  • nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privati, ad esclusione dei premi e contributi Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali;
  • nel limite massimo di 8.000 euro annui;
  • per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.

Si ricorda che per donne svantaggiate si intendono:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI 

Viene aumentato a 10.000 euro l’importo massimo annuo dei compensi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Viene ampliata la platea dei datori di lavoro che possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali, consentendo il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 (e non 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

CONGEDO PARENTALE 

E’ previsto un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale dal 30 all’80% spettante per la durata massima di un mese da fruire, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

La maggiore indennità trova applicazione con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31/12/2022.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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