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Legge di Bilancio 2024 e Fringe benefit. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Per il periodo di imposta 2024 non concorrono a formare il reddito entro i 1000 Euro. Per i lavoratori dipendenti con figli, il limite è elevato a 2000 Euro


La legge di bilancio 2024, relativamente al regime di esenzione fiscale e contributiva applicato ai fringe benefit, dispone, limitatamente al periodo di imposta 2024, che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di €1.000,00:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite complessivo è elevato a € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, risultanti fiscalmente a carico.

Si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

  • non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00;
  • superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 2840,51.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, nel caso specifico, trattandosi di una misura limitata al solo anno 2024, occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31/12/2024.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con circolare n. 5/E/2024, i seguenti chiarimenti riguardo alle novità introdotte, fermo restando i chiarimenti già forniti con circolari n. 23/E/2023 e 35/E/2022, per quanto compatibili:

  • estensione del fringe benefit alle somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa: per “prima casa” si fa riferimento alla nozione prevista per l’applicazione delle detrazioni per interessi passivi su mutuo ipotecario, intendendo l’abitazione nella quale il contribuente del mutuo ipotecario o i suoi familiari dimorano abitualmente, rilevando a tal fine le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione prodotta dal lavoratore riguardo alla propria dimora abituale e ricomprendendo anche il caso del contraente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo diverso dal familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) per il quale l’immobile è adibito ad abitazione principale, oppure alla nozione prevista per l’applicazione delle detrazioni per canoni di locazione intendendo l’abitazione nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Le spese per interessi passivi su mutuo o per canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti sulla base di tiolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali tali soggetti dimorino abitualmente, a condizione che si tratti di spese effettivamente sostenute. Nel caso del canone di locazione, deve farsi riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno. Per le spese rimborsate, il lavoratore beneficiario non potrà avvalersi delle detrazioni previste dalla normativa vigente. Ai fini documentali è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione giustificativa della spesa o apposita autodichiarazione del lavoratore, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le somme rimborsate non sono state oggetto di rimborso né presso il medesimo datore di lavoro né presso altro datore di lavoro.

Quindi, per il periodo di imposta 2024 trovano applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei cd. fringe benefits, in base alla condizione soggettiva del lavoratore:

  • senza figli a carico: limite massimo di 1.000 euro;
  • con figli a carico: limite massimo di 2.000 euro.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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