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Liquidazione annuale interessi passivi bancari al 1 Marzo 2017


Torniamo sull’argomento che avevamo già affrontato relativamente al recente cambiamento della normativa sull’addebito degli interessi passivi in banca, in quanto, come spesso accade, una norma nata da buone intenzioni può rischiare di trasformarsi in una beffa per i correntisti.

Ci riferiamo al D.M. n. 343, con il quale il legislatore, per venire incontro ai correntisti e a salvaguardia dei loro diritti, ha previsto che gli interessi passivi devono essere conteggiati dalla banca separatamente dal capitale e divengono esigibili solo trascorsi 59/60 giorni (ossia dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati se la liquidazione avviene in data 31 dicembre) e, comunque, non prima di 30 giorni da quando arriva al cliente l’estratto conto al 31 dicembre. La nuova legge non consente pertanto l’addebito sul conto corrente degli interessi passivi prima del 1° marzo, ma considerando l’interpretazione che ne stanno dando molte banche, è possibile che vi siano effetti pericolosi per le aziende.

Vediamo meglio.

In questi mesi le banche hanno fatto pervenire una lettera ai clienti con la quale chiedono se si intende (o meno) autorizzarle ad addebitare sul conto corrente gli interessi passivi in data 1° marzo 2017.

Se il cliente firma il modulo autorizzando la banca ad addebitare sul conto in data 1 marzo 2017 gli interessi passivi maturati al 31 dicembre 2016, da quel momento questi interessi si cumuleranno all’eventuale debito e formeranno a loro volta interessi (è il così detto anatocismo), ossia proprio ciò che il legislatore aveva inteso evitare.

Se il cliente, viceversa, non autorizza la banca, diviene, a decorrere da tale data, debitore degli interessi passivi e deve recuperare altrove le somme per estinguere il debito, per evitare la procedura di messa in mora.

Infine è data la possibilità di concordare che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.

Come si può notare vi è un comportamento delle banche piuttosto disomogeneo.

A questo punto, per non correre rischi, occorre contrattare con la propria banca la soluzione, tenendo anche conto che alcune intercettano in tempo reale gli sconfinamenti dai conti correnti, non basandosi, come la centrale dei rischi, sulla situazione all’ultimo giorno di ogni trimestre: e’ assolutamente necessario concordare con la propria banca le modalità di estinzione del debito maturato al 31/12/2016 che verrà addebitato il 1° marzo.

Quella che doveva essere una norma a salvaguardia del risparmiatore volta ad evitare l’iniquità dell’anatocismo si sta traducendo, per come spesso è gestita, in una sostanziale beffa, assai pericolosa perchè potrebbe esporre i titolari dei conti correnti alla segnalazione in centrale dei rischi anche per importi irrisori: resta, ovviamente, anche la strada di autorizzare la banca ad addebitare sul conto corrente l’importo degli interessi passivi, ma in quel caso l’anatocismo che era uscito dalla porta, rispunta dalla finestra.

 



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