La sintesi dei provvedimenti contenuti nella Legge 213 del 30 Dicembre 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Come comunicato nella nostra precedente news è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 213 del 30 Dicembre 2023
Ecco le principali misure che riguardano il “lavoro”.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
L’articolo 1, comma 15 reintroduce, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.
L’esonero e’ pari al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, o al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
Da una prima lettura sembra che l’esonero non riguardi le mensilità aggiuntive.
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS
Per il solo 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO
Viene prorogata anche per il 2024 la riduzione al 5% dei premi erogati nell’anno su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa, in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA ovvero dalla RSU.
Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
“DETASSAZIONE” LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO
Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che disciplina la non concorrenza alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
CONGEDO PARENTALE
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità in tema di congedo parentale. L’articolo 1, comma 179 della Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese il riconoscimento di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30% per un mese ed entro il sesto anno di vita del bambino.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%. La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
Viene introdotto in ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.
Per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile, per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Per il 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
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