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Manutentori Antincendio: esame di Qualifica Prorogato al 2025

Confartigianato Impianti: riconosciuta la figura del Responsabile Tecnico secondo il DM 37/2008


La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Ministero dell’Interno ha elaborato la Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 che illustra alcune prime istruzioni operative ed interpretative in merito al decreto ministeriale del 13 settembre 2024, che ha aggiornato il quadro normativo per la manutenzione dei presidii antincendio.

L’obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori è stato prorogato al 25 settembre 2025, per consentire una costituzione uniforme, sul territorio nazionale, delle sedi d’esame ed il completamento della digitalizzazione delle procedure d’iscrizione.

Di seguito un riassunto dei punti principali della Circolare in oggetto:

Presentazione della domanda di ammissione all’esame
L’intero iter per la gestione della domanda va effettuato, dalla persona che intende qualificarsi, unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, compilando un modulo in rete, specificando per quale o quali presidii antincendio il soggetto intenda appunto qualificarsi.
Il soggetto dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d’esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se egli/ella ricade nel caso d’esame 1 oppure 2, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.
Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA.
Si precisa, peraltro, che il soggetto che intende qualificarsi può delegare, per le attività suddette, altra persona fisica; tale possibilità è stata, peraltro, resa disponibile su espressa richiesta della Confederazione.

Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT)
I
n premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025.
Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell’esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.
In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un Nulla Osta Transitorio, NOT, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione. Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

Criteri di esame aggiornati
L’esame mira a verificare il possesso di conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio prescelto; sono possibili due modalità, alternative, di esame:

Caso esame 1: esame con prova scritta, orale e pratica, a seguito di corso di formazione; è ammessa (ma NON obbligatoria per l’esaminando) l’allegazione e validazione, ai fini dell’acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.

Caso esame 2: esame ridottoorale + pratico, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre obbligatorio allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono valutazioni basate su punteggi per ogni prova, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare. Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di “sbarramento”, al superamento delle quali la persona s’intende qualificata per un dato presidio. Nel caso 1 la soglia è 70/100; nel caso 2 essa è 50/100. Il CV viene valutato, al massimo, 10 punti, in ambedue i casi di esame. La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti. In ambedue le modalità d’esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti. I respinti all’esame “semplificato” potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, per la terza volta, un esame completo, “caso 1”, previo corso di formazione obbligatorio.

Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (titolo di “attestazione di idoneità tecnica”) prima del 1° settembre 2021:
In questo caso, di diritto, il CV viene validato con 10 punti mentre l’attestato di fine corso garantisce l’acquisizione “automatica” di 5 punti.

Aggiornamento delle tariffe
Gli importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del C.N. dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi integrare il pagamento.
Infine, si precisa come l’attestato di qualifica abbia una durata di 5 anni, al termine dei quali è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio.
Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nelle prossime settimane;
tuttavia, la Circolare in oggetto precisa come la durata delle stesse dovrà essere non inferiore alla metà del monte ore del corso del caso 1 per lo specifico presidio antincendio.

Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi

Come si può evincere dalla Tabella, viene ora valorizzata sia l’esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci), ma anche – e questa è la novità più rilevante, ottenuta da Confartigianato Impianti – l’eventuale possesso, da parte delle persone che intendano sostenere l’esame, dei requisiti previsti per la figura di Responsabile Tecnico secondo il decreto ministeriale 37/2008, purché con “lettera” attinente al presidio.

Al di là del valore attribuito alla qualifica di RT, ai fini dell’esame, infatti, è finalmente stato riconosciuto ufficialmente, dal Corpo nazionale dei VV. Fuoco, dopo alcuni anni dall’emanazione del decreto “controlli”, il concetto che chi è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione d’impianti tecnologici (in relazione agli specifici presidii antincendio) opera in modo sicuro e conforme alla regola dell’arte e quindi deve essere “facilitato” ai fini dell’esame di qualificazione.

Si tratta quindi d’una importante “vittoria” di natura sindacale per Confartigianato Impianti che si è battuto a lungo per il raggiungimento di questo risultato.

Info: simone.verdelli@artigianiarezzo.it – Tel. 0575314282



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