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Materiali a Contatto con Alimenti. Entro il 2/8 obbligo registrazione per chi produce


Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 Aprile scorso il Decreto Lgislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 che introduce pesanti sanzioni per le imprese che producono o immettono sul mercato o utilizzano materiali e oggetti che, in quanto a diretto contatto con alimenti, possono costituire un pericolo per la salute umana.

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (denominati MOCA) si intendono piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli, carta da incarto, tovagliette in carta destinate alla ristorazione, pellicole di plastica, etichette a contatto con alimenti, scatole della pizza, materiali e oggetti a contatto con acqua (esclusi impianti fissi pubblici o privati), taglieri, piani di lavoro, imballaggi ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

L’obiettivo è quello di limitare i rischi di contaminazione degli alimenti dovuti alla cessione di sostanze pericolose per la salute, e di garantire il blocco o il ritiro dal commercio dell’imballaggio difettoso in caso di necessità attraverso valide procedure di rintracciabilità. In questo quadro generale, le imprese alimentari che sono utilizzatrici di MOCA sono tenute a garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei materiali utilizzati a diretto contatto con gli alimenti anche avvalendosi della documentazione attestante la loro conformità rilasciata dal produttore dei materiali suddetti.

Tali disposizioni inoltre prevedevano l’obbligo per i produttori di tali materiali di notificare ai SUAP e all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti sotto il proprio controllo (la scadenza era il 2 Agosto 2017) previa sanzioni fino a 9 mila Euro. L’obbligo si rende necessario per consentire alle ASL di conoscere la localizzazione degli stabilimenti, da inserire nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.). Ricordiamo che anche le aziende produttrici di MOCA certificate ISO, dovevano altresì comunicare il proprio stabilimento di produzione ai SUAP competenti.

Si rammenta che la dichiarazione di conformità è un’assunzione di responsabilità da parte del produttore dei materiali a contatto con alimenti, ma anche dell’utilizzatore e quindi dell’impresa alimentare che ne decide l’utilizzo. Non si esclude quindi che l’utilizzatore di detti materiali possa effettuare le dovute verifiche sugli stessi a conferma dell’idoneità attestata dal produttore appurando al contempo che lo stesso produttore abbia assolto all’obbligo di comunicare la propria attività all’Autorità Sanitaria competente come si evince dall’art. 6 del Decreto legislativo 29/2017.

Nei giorni scorsi, la Federazione Alimentazione di Confartigianato Imprese Arezzo, dopo aver incontrato la ASL per gestire al meglio la scadenza, ha organizzato il 3 Luglio scorso un Seminario informativo alla presenza dei Dirigenti ASL Patrizia Baldaccini e Guido Bichi.

Per tutte le informazioni contattateci (Tel. 0575.3141)



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