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Monitoraggio delle produzioni cerealicole: scatta l’obbligo di iscrizione al registro per gli operatori di filiera

Dal 31 Luglio 2025 i soggetti dovranno registrare i prodotti secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto


Il Decreto 1 Ottobre 2024 “Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale” del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7- 11-2024), ha introdotto dal 31 Luglio 2025 l’obbligo di registrazione al registro delle produzioni cerealicole (realizzato in ambito SIAN) per gli operatori della filiera cerealicola.

L’obbligo riguarda aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali e imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o più prodotti.

Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell’ambito di attività commerciali.

Le specifiche

Il Decreto specifica quali le variabili e le tempistiche da tenere in considerazione:

  • gli operatori sono tenuti a registrare trimestralmente i prodotti (di provenienza nazionale, UE o importati da paesi terzi) entro il giorno 20 del mese successivo alla realizzazione delle operazioni;
  • sono oggetto di registrazione i seguenti prodotti: frumento duro; frumento tenero e frumento segalato; granturco; orzo; farro; segale; sorgo; avena; miglio e scagliola;
  • la registrazione deve essere effettuata in forma cumulativa e aggregata per le operazioni di carico e scarico relative a quantità di singolo prodotto superiori a:
  • frumento duro: 30 tonnellate annue;
  • frumento tenero: 40 t annue;
  • mais: 80 t annue;
  • orzo: 40 t annue;
  • sorgo: 60 t annue;
  • avena: 30 t annue;
  • farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola: 30 t annue.

Per effettuare le operazioni di registrazione previste, gli operatori possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

A partire dal 31 luglio 2025, i soggetti obbligati che non provvederanno a registrare i prodotti secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 500 a euro 2.000). Inoltre a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e gestione del registro telematico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 a euro 4.000).

Nei casi di anomalie tecniche di servizio dovute a malfunzionamento del portale SIAN e comunicate agli utenti, le violazioni per l’irregolare tenuta del registro non sono in capo alla responsabilità degli operatori.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla scheda di sintesi del provvedimento e all’Allegato del DM dove sarà possibile consultare le modalità di tenuta del registro telematico dei cereali.

Per saperne di più è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Alimentazione, Gigliola Fontani (Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it).



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