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Nasce l’Albo nazionale delle botteghe storiche

Si vuole così promuovere le attività artigianali e i negozi con rilevanza storica e culturale in Italia. Passo significativo per tutelare le tradizioni locali e rafforzare l’identità territoriale del nostro Paese


Il D.Lgs 219 del 27 dicembre 2024 istituisce l’Albo nazionale per tutelare e valorizzare botteghe artigiane e negozi di particolare rilievo sotto il profilo storico, culturale e commerciale: rappresenta un punto di arrivo fondamentale ai fini della valorizzazione delle botteghe storiche e di qualità più volte auspicato da Confartigianato.

Le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici commerciali di eccellenza sono alla base della tenuta degli ecosistemi urbani e sono anche un riferimento fondamentale per un turismo di qualità, che valorizzi il genius loci dei nostri territori. Riconoscere alle botteghe e agli esercizi commerciali storici un valore certificato dall’appartenenza a un albo può costituire un valido aiuto per invertire la rotta del depauperamento dell’offerta commerciale nei centri urbani e permettere a queste imprese di ottenere sia un riconoscimento in termini di premialità sia una significativa visibilità nei confronti del consumatore e del pubblico in generale, rafforzandole in termini imprenditoriali.

La nuova legge mette fine a tanti equivoci, creando un sistema oggettivo di riconoscimento delle imprese commerciali e storiche di qualità e delle attività storiche di eccellenza.

Tuttavia, Confartigianato ritiene fondamentale per il futuro prevedere

  • un sostegno economico alle misure previste dal decreto;
  • l’istituzione di un fondo per le imprese storiche e di eccellenza per agevolare e supportare le attività inserite negli albi;
  • la creazione di percorsi conciliativi tra le botteghe artigiane e gli esercenti con i rispettivi proprietari dei locali. Se non fosse sufficiente occorrerà intervenire con aiuti concreti per arginare il caro affitti;
  • la creazione di un collegamento con la disciplina prevista dal Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Si tratta del primo strumento europeo per la tutela dei prodotti non agroalimentari che andrà a tutelare le produzioni artistiche nazionali con uno specifico marchio europeo.

Le disposizioni di maggior interesse istituite dal provvedimento:

Definizioni (art. 1) – Vengono introdotte le definizioni di: “attività commerciale storica”, “bottega artigiana” ed “esercizio pubblico storico”.

Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi storici (art. 3) – Si prevede che comuni, unioni di comuni, città metropolitane, province, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: per attività esistenti da almeno 50 anni o altro periodo stabilito da normativa regionale e di particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali.

I soggetti già iscritti ad albi esistenti verranno iscritti di diritto nei nuovi albi (anche se non in possesso dei requisiti previsti). I titolari di attività economiche potranno fare richiesta di iscrizione. È prevista anche la possibilità di subentro nella titolarità o gestione dell’attività e mantenimento della qualificazione sulla base di determinati requisiti (anche per i dipendenti con almeno 10 anni di lavoro presso l’attività).

Attività storiche di eccellenza (art. 4) – Si introduce la definizione di Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza, per le attività commerciali e gli esercizi pubblici con:

  • almeno 70 anni di attività (con interruzioni/sospensioni non superiori ad un anno) connotate da particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, svolte nello stesso locale (che ha conservato aspetto storico, interni e arredi e un’elevata qualità progettuale e dei materiali);
  • gestione per almeno 3 generazioni consecutivi da una medesima famiglia;
  • ubicazione in zone territoriali omogenee o equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale.

Diritti di prelazione ed estensione delle tutele relative ai beni culturali (art. 5) – Si prevede il riconoscimento del diritto di prelazione – limitatamente ai locali detenuti, anche in caso di vendita dell’intero complesso immobiliare – in caso di cessione o vendita di beni immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati e la possibilità per le attività di essere classificate, su istanza degli interessati, quali beni culturali dal Ministero della cultura che potrà apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili sede di beni o attività.

Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese commerciali e artigiane storiche e delle relative sottosezioni (art. 6) – Viene istituito l’Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici:

  • costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome;
  • con una specifica sezione dedicata alle attività storiche di eccellenza;
  • gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy e con la cura degli aspetti promozionali da parte del Ministero della Cultura

È demandata ad un decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento l’individuazione delle modalità attuative per la creazione dell’albo, della sezione specifica delle attività storiche di eccellenza, del sito internet dedicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, del rinvio nel portale «Italia.it» del Ministero del turismo e nel sito internet di ENIT s.p.a, nonché delle modalità di raccordo con gli enti locali interessati.

Misure di valorizzazione (art. 9) – Il Ministero del turismo provvederà ad adottare misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività coinvolte. Le iniziative possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.



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