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Novità sull’installazione posteriore di portabagli, portasci e portabiciclette

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito con una circolare le caratteristiche e le modalità delle strutture installabili posteriormente sui veicoli destinati al trasporto persone


Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato una circolare esplicativa sul Decreto 19 dicembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025), riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli della categoria M1 (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) (di cui all’art. 47, comma 2 del Codice della strada).

La circolare specifica che:

  • l’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • le disposizioni (art. 2, comma 3 del Decreto) si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli;

In particolare, il decreto:

  • stabilisce le regole per l’installazione delle strutture quando vengono occultate la targa o le luci posteriori (le disposizioni del decreto non trovano applicazione qualora una struttura tra, con o senza carico, collocata posteriormente non produca l’occultamento della targa o delle luci): le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 (il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse). Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle;
  • dette regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo:
    • quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporge lateralmente (art. 164, commi 3 e 6 CdS), la sporgenza laterale non può superare i 30 cm per lato e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada;
    • in caso di sporgenza longitudinale (art. 164, commi 2, 5 e 6 CdS), le strutture e il loro carico devono essere segnalate con l’apposito pannello quadrangolare e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61 CdS e il carico non deve strisciare sul terreno.
  • Prevede che le strutture devono essere dotate dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa (di cui all’art. 100, comma 4 del cds);
  • pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolol’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Info: Francesco Meacci (Coordinatore Confartigianato Trasporti) Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it



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