Si informa che dal 12 ottobre – decorre un nuovo adempimento per le aziende di tutti i settori economici: l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello dell’evento), ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n.81/2008 – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Tale comunicazione – valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi – deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico del lavoratore infortunato. Si precisa che si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008 – TUSSL).
Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nello specifico l’obbligo di legge riguardante la comunicazione di infortunio si applicano, ai sensi dell’art. 3, comma 4, a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati