Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge n. 44 del 1/4/2021 con le nuove misure anti contagio in vigore dal 7 al 30 Aprile 2021
Di seguito le novità più significative:
- Italia in zona rossa o arancione (in base ai dati settimanali) fino al 30/4;
- Nessuna zona gialla fino al 30/4;
- Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese. I governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere tale attività in presenza;
- Avranno l’obbligo di vaccinarsi gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta alcuna retribuzione;
- Nel periodo suddetto (con delibere a cura del Consiglio del Ministri) potranno essere emanate specifiche deroghe in base ai dati epidemiologici.
Settimanalmente un’Ordinanza del Ministero della Salute ufficializzerà la collocazione delle Regioni nelle varie zone, in base al monitoraggio del CTS e all’Rt stesso. Le disposizioni potranno essere rafforzate da specifiche Ordinanze della Regione Toscana. Attualmente la Toscana è in zona arancione.
Inoltre con il Decreto Legge N. 2 del 14/1/2021 lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 30/4/2021.
Ecco i principali obblighi previsti per “zona” (vedi area FAQ infografica presente nel sito ufficiale del Governo):
DISPOSIZIONI PER LA ZONA ARANCIONE (Rt pari o superiore a 1)
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ad un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. E’ sempre consentito il rientro presso la residenza, domicilio e abitazione;
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 solo per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, lo somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Per la consegna a domicilio il Comune di Arezzo ha emanato un’Ordinanza specifica per agevolare le imprese con misure valide fino al 30/4/2021;
- Gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti fino alle ore 21.00.
DISPOSIZIONI PER LA ZONA ROSSA (Rt pari o superiore a 1.25)
- Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione);
- Vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalla Regione, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio, abitazione e anche all’interno del territorio stesso, salvo per esigenze di lavoro, studio, salute e necessità (presentare autocertificazione). E’ vietato lo spostamento in abitazioni private diverse dalla priopria;
- Chiusura per mercati (salvo le attività dirette di soli generi alimentari), centri sportivi, centri estetici, acconciatori e negozi di vendita al dettaglio (ad esclusione dei Codici Ateco – vedi allegati 23 e 24);
- Sospensione delle attività di somministrazione alimenti e bevande (fra cui bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita in qualsiasi orario la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle ore 22.00 (divieto dalle ore 18.00 per le attività con Codice Ateco prevalente 56.30) senza consumazione sul posto o nelle adiacenze. Resta consentita, senza limiti di orario, lo somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (sempre con l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro). Per la consegna a domicilio il Comune di Arezzo ha emanato un’Ordinanza specifica per agevolare le imprese con misure valide fino al 30/4/2021;
- Riaprono in presenza i servizi educativi dell’infanzia, le scuole primarie e le prime medie. La DAD resterà unicamente per le scuole medie (secondo e terzo anno) e per le scuole superiori.