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Nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Cosa prevede il testo approvato

Nuovi formati, esenzioni per le microimprese, cauzioni, obblighi di riutilizzo e linee di indirizzo per le aziende. Tutte le novità in arrivo


La plenaria del Parlamento europeo ha approvato il nuovo Regolamento UE relativo ad imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE e si applicherà 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

L’accordo di testo prevede:

  • Restrizioni e divieti su alcuni formati di imballaggio (Art. 22): il regolamento introduce restrizioni su una serie di formati di imballaggio indicati nell’Allegato V, con un’esclusione per gli imballaggi in plastica nel caso di frutta e verdura (per quantità inferiori a 1,5 kg), nonché per alimenti e bevande, condimenti, salse e altri formati di imballaggio di piccole dimensioni nel settore HORECA. Il Regolamento vieterà anche gli imballaggi monouso per i piccoli prodotti cosmetici e da toilette utilizzati nel settore alberghiero e per le borse di plastica molto leggere, a meno che uno Stato membro non autorizzi l’uso di borse di plastica compostabili.
  • Gli Stati membri possono esentare le microimprese dal punto 3 dell’allegato V qualora sia stato dimostrato che non è tecnicamente possibile non utilizzare gli imballaggi o ottenere l’accesso alle infrastrutture necessarie per il funzionamento di un sistema di riutilizzo. Il punto 3 dell’allegato V è relativo agli imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno dei locali del settore HORECA, che comprendono tutte le aree di ristoro all’interno e all’esterno di un esercizio commerciale, coperte da tavoli e sgabelli, aree in piedi e aree di ristoro offerte agli utenti finali congiuntamente da più operatori economici o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentati gli esercizi del settore HORECA che non hanno accesso all’acqua potabile.
  • Obblighi di riutilizzo (Art. 26): il testo finale prevede una serie di obiettivi vincolanti per il 2030 e indicativi per il 2040 per varie forme di imballaggi per il trasporto, imballaggi raggruppati e imballaggi per bevande. Vengono tuttavia introdotte alcune esenzioni, ad esempio per il vino e i vini aromatizzati, il latte e altri prodotti altamente deperibili nel caso delle bevande alcoliche e non alcoliche, o per gli imballaggi a contatto con gli alimenti e gli imballaggi di merci pericolose nel caso degli obiettivi applicabili agli imballaggi per il trasporto e la vendita. Anche gli imballaggi in cartone sono in gran parte esclusi dai suddetti obiettivi.
  • Gli Stati Membri possono introdurre una deroga quinquennale rinnovabile per gli operatori economici se lo Stato membro interessato è in grado di dimostrare di essere sulla buona strada per raggiungere e superare di 5 punti percentuali i propri obiettivi di riciclaggio, insieme al requisito per gli operatori di aver adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti (Art. 26.15b).
  • Le microimprese sono esenti dagli obiettivi dell’art.26, ma solo quando hanno realizzato non più di 1000 kg di imballaggi commercializzati all’interno del territorio di uno Stato membro (art. 26.15). Gli altri operatori per essere esentati possono formare pool di massimo cinque distributori finali per raggiungere congiuntamente gli obiettivi di riutilizzo delle bevande.
  • Take-away (Art. 28a e b): entro 24 mesi dall’entrata in vigore del testo le attività di take-away avranno l’obbligo di offrire ai clienti la possibilità di utilizzare i propri contenitori senza costi aggiuntivi ed entro il 2030 dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo. È prevista un’esenzione per le microimprese.
  • Sistemi di deposito su cauzione (Art. 44): Viene introdotto l’obbligo di raggiungere una raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande entro il 2029. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri sono tenuti a istituire sistemi di restituzione con cauzione (DRS) per questi formati di imballaggio. Gli Stati membri sono esentati dall’obbligo di introdurre un sistema di restituzione se raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e se presentano un piano di attuazione per raggiungere il 90% richiesto.

Sul tema, seguiranno aggiornamenti tempestivi.

Per saperne di più: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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