Con il Decreto Legge 175 del 23/7/2021 (nuove misure anti contagio covid) sarà possibile accedere ad alcune attività solo se si è in possesso del Green Pass previa sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro. Tale misura non riguarda centri estetici, saloni di acconciatura e tattoo, mentre sono soggetti a tale disposizione i centri benessere.
Stante la sovrapponibilità di alcune attività che possono essere svolte sia nei centri estetici che nei centri benessere, Confartigianato ricorda che l’unico elemento di certezza da utilizzare in caso di controlli da parte della pubblica autorità sia il codice attività.
Pertanto:
- sono esclusi i codici attività 96.02.02;
- sono soggetti all’obbligo di verifica tutti icentri benessere (codice attività 96.04.10), indipendentemente dai trattamenti erogati (quindi anche in caso di svolgimento di un trattamento estetico, qualora vi fosse una cabina di estetica all’interno).
Al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che “le imprese stesse non sono responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità”.
Info: Manuela Boncompagni – Tel. 0575314281 – manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it