Sono diventate operative le nuove norme sulla reciprocità di trattamento tra banca e cliente nel calcolo degli interessi. La nuova normativa presenta aspetti favorevoli per i clienti ma talvolta possono presentarsi anche aspetti negativi.
Fra le novità positive rientra il fatto che la capitalizzazione annuale dovrà riguardare non solo gli interessi passivi, ossia a favore della banca, ma anche quelli attivi in favore del correntista.
Il cliente potrà pagare gli interessi debitori di fine anno entro un periodo di due mesi e potrà autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventeranno esigibili.
Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza che per superamento, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Solo in caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi saranno immediatamente esigibili.
La modifica normativa però va a scapito del correntista moroso poiché autorizza nuovamente l’applicazione dell’anatocismo sugli interessi di mora non pagati.
Le aziende quindi pagheranno il 1 marzo 2017 e non al 31 dicembre 2016 gli interessi dell’ultimo trimestre 2016 ed al 1 marzo 2018 gli interessi di tutto l’anno 2017. Gli interessi sono quelli relativi agli affidamenti a breve termine.
Alcuni Istituti di credito si limitano alla comunicazione di modifica unilaterale del contratto, che diventa operativa dopo 60 giorni come silenzio assenso, mentre altri stanno chiedendo ai clienti di sottoscrivere l’autorizzazione all’addebito in conto.
Attenzione dunque alle nuove scadenze annuali, che potrebbero causare inconvenienti sia perché addebiti importanti rischiano di causare sconfinamenti elevati, anche chi non sceglie l’addebito in conto e “dimentica” di versare gli interessi può rischiare la segnalazione in centrale rischi.
Per chiarimenti ulteriori contattare gli uffici credito zonali di Confartigianato Imprese Arezzo.