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Patent Box. Tutte le novità

Il Nuovo Patent Box e l’introduzione del nuovo regime consente una super-deduzione al 110% e cumulabilità con il Credito R&S


Il patent box è un’agevolazione riformulata con il cd Decreto fiscale 2021 (DL 146/2021). La modifica normativa ha fatto sì che al vecchio patent box, valido fino al 21 ottobre 2022, si sia sostituito il nuovo, con un regime transitorio per chi abbia già effettuato opzione alla data del 22 ottobre 2022.

Il nuovo regime permette di usufruire di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di talune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

LE NOVITA’ SUL PATENT BOX

Il “Decreto Fiscale” collegato alla Legge di Bilancio 2022 ha profondamente innovato la disciplina del c.d. “Patent Box”, originariamente introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 190 del 2014 (“Legge di Stabilità 2015”) ed ora completamente sostituita, a far data dal 2021.

Al riguardo, si ricorda brevemente che il Patent Box è un regime opzionale di tassazione preferenziale che intende agevolare gli investimenti delle imprese in determinati beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa – poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016 –, disegni, modelli e know-how giuridicamente tutelabile), incentivandone la collocazione (o la ricollocazione) in Italia e le attività di ricerca e sviluppo (“R&S”) finalizzate al relativo mantenimento e accrescimento, in considerazione dell’idoneità di questi stessi beni a favorire la crescita economica del Paese.

Ferma restando la ratio e la finalità dell’agevolazione in parola, dunque, l’articolo 6 del Decreto Fiscale ha sostituito il precedente regime di Patent Box (che, lo si ricorda, era basato su un complesso meccanismo di detassazione, fino al 50 per cento, dell’extra-profitto derivante dallo sfruttamento dai predetti beni immateriali) con una nuova e più semplice disciplina agevolativa, che prevede una “super-deduzione” fiscale dei costi di R&S sostenuti sui beni immateriali agevolabili.

I SOGGETTI INTERESSATI

Come in passato, il nuovo regime preferenziale si riferisce a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza (moda, design, media, telecomunicazioni, IT, food & beverage, healthcare, banking, etc.), incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Esso presuppone la sussistenza di una specifica riferibilità (“nexus”) dei costi di R&S ad una serie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, utilizzati dall’impresa direttamente (e cioè al proprio interno) o indirettamente (e cioè mediante concessione del bene in godimento a terzi).

I BENI AGEVOLABILI E LA MAXI-DEDUZIONE

Il regime preferenziale in parola consiste nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di R&S, per la relativa deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a condizione che detti costi siano sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali agevolabili, utilizzati dall’impresa direttamente o indirettamente:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e modelli.

IL c.d. MECCANISMO DI RECAPTURE

Si introduce la possibilità di recuperare la maggiorazione del 110% sulle spese sostenute dall’ottavo periodo d’imposta precedente a quello nel quale il bene immateriale è coperto da un titolo di privativa industriale. In altre parole, il meccanismo di recapture di otto anni consente alle imprese di non perdere il beneficio rimasto inutilizzato per le spese di ricerca e sviluppo che hanno dato vita a software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.

OPZIONE E DURATA DELL’AGEVOLAZIONE

La nuova disciplina si applica su opzione. L’opzione vale per cinque periodi d’imposta, è irrevocabile e rinnovabile ed è efficace ai fini sia delle imposte sui redditi sia dell’IRAP.

LA c.d. PENALTY PROTECTION

La nuova norma prevede che il contribuente possa dotarsi di idonea documentazione, nella quale indicare le modalità di determinazione della maggiorazione del 110 per cento dei costi di R&S, e di darne comunicazione all’Agenzia delle entrate ottenendo “in contropartita” un regime premiale sotto il versante sanzionatorio.

La predisposizione della suddetta documentazione, infatti, risulta sufficiente ad escludere l’applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione ex articolo 1, comma 2, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (che va dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato), conferendo indubbiamente al nuovo regime uno specifico appeal.

CUMULABILITA’ CON IL CREDITO D’IMPOSTA R&S

Il nuovo regime di Patent Box risulta cumulabile con il credito d’imposta R&S.

Per i costi che beneficiano di entrambe le agevolazioni occorrerà nettizzare il credito d’imposta dell’effetto imposta risultante dall’applicazione del patent box (27,9% del beneficio risultante).

Info: bandi@artigianiarezzo.it – Tel. 05753141



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