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Patente a Crediti per la sicurezza nei cantieri: cosa è e come funziona

Scopri tutti i passaggi per ottenere la certificazione obbligatoria nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 1 Ottobre 2024


Come preannunciato nei nostri incontri nelle vallate, dal 1 Ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“.

Questa certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza.

A prevederlo è il D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” e convertito con modiche nella Legge 56/2024.

L’intero Capo VIII del provvedimento contiene diverse importanti norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili e specifiche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni in ambito contributivo.

In particolare, all’art. 29, comma 19 fa la sua comparsa la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.

La misura si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Scopriamo nel dettaglio le nuove disposizioni previste e gli adempimenti che imprese e professionisti dovranno osservare.

In vista di nuove disposizioni normative è opportuno assicurare una gestione responsabile dei luoghi di lavoro e dei cantieri per non incorrere in pesanti sanzioni.

Patente a crediti cantiere: cos’è e quando è obbligatoria

Il sistema della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

A far data dal 1 Ottobre 2024 (Decreto attuativo 18 settembre 2024 n 132 Min. del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in GU il 20 Settembre 2024)sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). Oltre alla presentazione della domanda con autocertificazione su portale INL, le imprese sono tenute ad informare dell’avvenuta domanda anche gli RLS/RLST.

Patente a crediti: invio autocertificazione/dichiarazione sostitutiva entro il 1 Ottobre per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, vi informiamo che sin dalla pubblicazione della circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23/09/2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato.

Tale dichiarazione riguarda il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove previsti dalla normativa vigente, nello specifico:

  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n.241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva va inviata non oltre il 1 ottobre 2024, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

L’accesso ai cantieri attivi sarà, quindi, consentito a tutti coloro che hanno provveduto all’invio della PEC.

Si ricorda che la trasmissione dell’autocertificazione mediante PEC sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e che entro tale data, sarà comunque necessario presentare la domanda ufficiale per il rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (che sarà attivo dal 1 ottobre 2024).

Pertanto, vi invitiamo quindi a procedere con tempestività per evitare possibili interruzioni nelle attività.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti incrementabili fino a 100 dimostrando requisiti quali, ad esempio, l’anzianità di iscrizione in CCIAA, il possesso della qualifica di MAF (Mastro Formatore Artigiano), organico aziendale qualificato, certificazioni, modelli di gestione, oltre all’aumento automatico biennale in assenza di decuratazioni. Inoltre la patente consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Tale punteggio è di fondamentale importanza poiché funge da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, attestando la sua capacità e serietà nell’adottare politiche di sicurezza efficaci.

Esonero della patente a crediti per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Patente a crediti cantieri: rilascio e autocertificazione

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  • adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2). Tali informazioni saranno visibili al titolare dell’impresa, all’intermediario, alle PPAA, RLS/RLST, organismi paritetici, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza e committente.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Come funziona la patente a crediti cantiere: sanzioni e decurtazioni

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende.

Decurtazioni e sanzioni in caso di inadempienze accertate, irregolarità e responsabilità in incidenti

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame. È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente.

Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito proposta (allegato I-bis):

Tabella con le decurtazioni dei crediti dalla patente

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente

FATTISPECIEDECURTAZIONE DI CREDITI
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 283
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 1013
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 1771
21Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73
1
22Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73
2
23Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 733
24Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 231
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto10

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi.

L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

Cosa succede se opero nei cantieri senza patente?

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15  viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che operano con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Esiste la possibilità di recupero dei punti decurtati ?

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Patente a crediti per la sicurezza nei luoghi di lavoro in altri settori

Nella versione approvata dalla Camera con il voto di fiducia, il decreto PNRR 4 prevede la possibilità di estendere l’applicazione del sistema della patente a punti ad altri ambiti di attività.

Tali ambiti saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Per saperne di più è possibile contattare:



    Lavoro Futuro
    Confartigianato TG@ Flash
    Progetti "Scuola impresa"
    I mestieri dell'Arte Artigianato artistico ad Arezzo
    Archivio fotografico storico aretino
    Pubblicazione Bilancio sociale associati
    Coworking Cofartigianato Imprese Arezzo
    raccolta delle iniziative su idee e testimonianze
    Pane Toscano DOP
    Fondazione Arezzo intour
    Mostra mercato Artigianato della Valtiberina Toscana
    Consorzio Multienergia
    Camera di Commercio di Arezzo Siena