Le risorse, che ammontano ad oltre 12 mld di euro, dovranno essere assegnate, salvo aggiornamento del piano Next Generation EU da parte della Commissione Europea, entro il 31/12/2025
Con la pubblicazione del DL 39/2024 divenuto Legge 67 del 23/05/2024 si è finalmente conclusa la cornice della normativa primaria relativamente agli incentivi su digitalizzazione e efficientamento energetico per i quali sono a disposizione le importanti risorse derivanti dal piano PNRR come recentemente aggiornato con l’ultima modifica autorizzata dalla commissione a fine 2023.
Le risorse, che ammontano ad oltre 12 mld di euro, dovranno essere assegnate, salvo aggiornamento del piano Next Generation EU da parte della Commissione Europea, entro il 31/12/2025.
Transizione 4.0
L’agevolazione, risalente al 2018 come incentivo automatico, in quanto soggetto solo alla dimostrazione dei requisiti tecnici previsti dalla Legge 232/2016, e con la formula dell’iperammortamento, successivamente trasformata in credito d’imposta, ha subito una rivisitazione relativamente alle modalità di accesso.
E’ stato introdotto l’obbligo di due comunicazioni, pena la decadenza dell’agevolazione, una ex-ante, l’altra ex post in relazione nell’effettuazione dell’investimento.
La prima, ex-ante, che consigliamo di effettuare ancor prima dell’inizio dell’investimento (per inizio dell’investimento di intende la sottoscrizione del primo impegno/atto formalmente vincolante), ha natura “previsionale” in quanto l’impresa deve comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che intende effettuare, l’ammontare del credito e la ripartizione dell’utilizzo negli anni successivi.La seconda, ex-post, è la comunicazione di completamento in quanto fornisce l’ammontare e la ripartizione definitiva del contributo e deve essere inviata per gli investimenti effettuati a partire dal 1/01/2024. Questa comunicazione è indispensabile per poter iniziare a fruire del creditoEntrambe le comunicazioni sono effettuate in modalità telematica sull’apposita sezione predisposta dal GSE.
Transizione 5.0
Anche al percorso di Transizione 5.0, incentivo ancora non fruibile per la mancanza delle norme applicative, è stata apportata un’importante modifica.
La misura, dettagliata nella nostre precedenti news del 4/03 e 18/05, vede l’introduzione, tra le comunicazioni periodiche già previste, anche quella che attesti, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito sia l’accettazione dell’ordine, sia l’avvenuto versamento del 20%. L’importo deve essere calcolato sia per gli investimenti in beni materiali ed immateriali conformi agli allegati A e B della Legge 232/2016 grazie ai quali si determina il risparmio energetico, sia quelli “trainati” riguardanti l’auto produzione di energia, non sulla formazione preventivata.
Quali passaggi sono necessari per l’attuazione della misura
L’emanazione del decreto applicativo che rende operativa la misura è prevista entro il mese di giugno: Raffaele Spallone, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nel corso del suo intervento alla plenaria di apertura di SPS Italia, ha affermato che Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato il lavoro sul decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, che passa ora al vaglio di MASE e MEF e poi della Commissione UE.
In estrema sintesi, i tempi di emanazione si sono dilatati, provocando tra l’altro uno stallo in termini di realizzazione degli investimenti, non solo per le evidenti difficoltà tecniche da superare al fine di stabilire criteri e scenari contro fattuali oggettivi per una misurazione corretta del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, ma anche per altre questioni.
In primo luogo, trattandosi di un piano finanziato dai fondi del PNRR – che a loro volta sono a valere sul piano Next Generation EU –, le policy contenenti devono essere in linea con il principio europeo del DNHS. Non possono essere agevolati, infatti, investimenti che creano un danno significativo all’ambiente: questo elemento escluderebbe dal panorama dei beneficiari le imprese altamente energivore. Questo elemento porrebbe serie difficoltà al raggiungimento degli obiettivi di target di risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026.
In secondo luogo i soggetti certificatori che dovranno rilasciare i la certificazione ex ante – a dimostrazione che il progetto, così come immaginato, porta una riduzione dei consumi energetici sulla struttura o sul processo interessato – e la certificazione ex post, che deve attestare che l’investimento è stato realizzato conformemente a quanto inizialmente immaginato. Le due certificazioni devono essere realizzate dagli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e dalle Energy Service Company (ESCo).
La volontà del Ministero è quella di ampliare la platea dei soggetti che potranno rilasciare queste certificazioni, al fine di evitare colli di bottiglia tali da impedire l’accesso agli incentivi da parte delle imprese.
Spallone, infine, ha affermato che al decreto attuativo, seguirà a stretto giro una circolare operativa che servirà a dare alle imprese indicazioni chiare su come accedere agli incentivi del Piano, per fare il punto sulle agevolazioni legate a Transizione 4.0, alla luce di tutte le revisioni che si sono susseguite in questi anni.
Il documento molto corposo intende fornire esempi pratici per i certificatori, su come stimare il fabbisogno per l’auto produzione, sui cosiddetti scenari contro fattuali, necessari per le imprese di nuova costituzione, ma anche per le aziende che realizzano un investimento in linee e impianti per nuove linee produttive ed allo stesso tempo riordinare le diverse circolari operative che si sono susseguite nell’applicazione sulla normativa 4.0.
Non ci resta che sperare che questo ulteriore tempo che il legislatore si sta prendendo possa portare ad una più chiara definizione del quadro di riferimento dando maggiore certezza alle imprese nell’effettuazione degli investimenti tali da eliminare i rischi derivanti dalle incertezze normative come spesso è accaduto in passato.
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