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Il Decreto Milleproroghe 2025 aveva previsto che, le aziende iscritte al Registro Imprese dovevano stipulare entro il 31 Marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Il Consiglio dei Ministri del 28 Marzo 2025 ha prorogato la scadenza, differenziandola a seconda della dimensione delle imprese.
In tal senso, il termine è differito al 1 Ottobre 2025 per le medie imprese e al 1 Gennaio 2026 per le piccole e micro aziende. Rimane invece fermo al 1 Aprile 2025 il termine per le grandi imprese, anche se per il momento non scatteranno le sanzioni.
Di seguito alcune informazioni utili sul tema in oggetto.
Beni da assicurare
Le immobilizzazioni, di cui all’art 2424 cc, della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- terreni – fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati – l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari – tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali – macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Il valore da assicurare è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche del terreno antecedenti all’evento catastrofale.
Eventi da assicurare
Gli eventi da assicurare comprendono
- alluvioni
- inondazioni ed esondazioni
- sismi
- frane
Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Cosa non è assicurato
Il decreto attuativo specifica chiaramente che la presente polizza non coprirà:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Determinazione dei premi
I premi assicurativi saranno calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della localizzazione dell’impresa e della vulnerabilità dei beni assicurati. La fascia di costo stimata oscilla tra il 2‰ e il 4‰ del valore assicurato, con possibili variazioni per aree a rischio elevato.
Massimali e franchigie
Le polizze prevedono scoperti e franchigie fino al 15%, con limiti di indennizzo così suddivisi:
- Fino a 1 milione di euro: copertura totale fino alla somma assicurata;
- Da 1 a 30 milioni di euro: copertura fino al 70% della somma assicurata;
- Oltre 30 milioni di euro: importo negoziabile tra le parti.
Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo
La normativa prevede che dell’obbligo si tenga conto nell’assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
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