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Prodotti da costruzione. Dal 1 Luglio 2013 entra in vigore il nuovo Regolamento UE 305/2011

4 Giugno 2013
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Dal 1 Luglio 2013 entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo n. 305/2011 riguardante la commercializzazione dei prodotti da costruzione abrogando così la vecchia direttiva 89/106.

La Commissione Europea ha ritenuto necessario, dopo oltre vent’anni, procedere ad un riordino della corposa disciplina e ad un aggiornamento di alcuni concetti fondamentali.

Il riordino si è reso necessario al fine di una più chiara interpretazione delle norme emanate negli anni e per unificarne l’applicazione mentre l’aggiornamento è dovuto alla necessità di adeguare lo strumento legislativo alla realtà del mercato dando una più chiara collocazione ai soggetti interessati e facendo si che la sua applicazione non comporti, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni, un eccessivo incremento dei costi.

E’ stato così emanato il regolamento in questione che, a differenza di una direttiva, non necessita di recepimento da parte degli Stati membri, diventando così immediatamente obbligatoria come legge nazionale in tutti i Paesi dell’Unione senza trasposizioni o modifiche. Ciò assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni in tutta la Comunità Europea impedendo differenziazioni non auspicabili tra i vari Stati.

Innanzitutto il nuovo regolamento introduce, per le opere da costruzione, un nuovo requisito di base che si aggiunge ai sei già citati dalla vecchia direttiva: l’uso sostenibile delle risorse naturali (art. 3) che consente agli Stati membri di prevedere disposizioni che permettano alle opere di essere progettate, costruite e demolite in modo da assicurare la sostenibilità dell’uso delle risorse naturali in termini di riutilizzo o riciclabilità di opere o materiali e loro parti dopo la demolizione, durabilità delle opere, impiego nelle opere di materie prime e secondarie compatibili con l’ambiente.

Rispetto alla vecchia direttiva il nuovo regolamento definisce più chiaramente il prodotto da costruzione come “qualsiasi prodotto o kit fabbricato ed immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse in modo che lo smantellamento del prodotto alteri la prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti base delle opere stesse” mentre per kit si intende “un prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di due componenti distinti che debbono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione”.

Altre due importanti definizioni riguardano la messa a disposizione sul mercato ossia “la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale” e la immissione sul mercato, ossia “la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell’Unione”.

Un importante aspetto è rappresentato dal passaggio dalla dichiarazione di conformità contenuta nella vecchia direttiva alla dichiarazione di prestazione (art. 4) richiesta dal nuovo regolamento; viene previsto che in occasione dell’immissione sul mercato di un prodotto questo sia corredato dalla dichiarazione di prestazione (obbligo non previsto in precedenza per la dichiarazione di conformità).Nel caso di fornitura allo stesso utilizzatore di un lotto di prodotti similari sarà sufficiente una singola dichiarazione.All’articolo 6 è indicato il contenuto della dichiarazione di prestazione, indubbiamente più esaustiva rispetto alla dichiarazione di conformità, che deve contenere le seguenti informazioni:

identificazione del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione è stata redatta (numero di tipo, lotto o serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l’identificazione)nome, denominazione commerciale o marchio registrato del fabbricantesistema di valutazione utilizzato (1+, 1, 2+, 3, 4)riferimento datato alla norma armonizzata di riferimento o alla valutazione tecnica europea utilizzatadescrizione dell’uso o degli usi previsti per il prodotto conformemente alla norma armonizzatacaratteristiche essenziali e prestazioni previsti dalla norma armonizzata; laddove non esista obbligo di dichiarare una prestazione nello Stato nel quale viene commercializzato il prodotto, si può apporre la dicitura NPD (nessuna prestazione dichiarata) secondo il modello previsto nell’allegato 3 al decreto.

Agli articoli 8 e 9 vengono fissati i principi generali, l’uso e le condizioni della marcatura CE che nel nuovo regolamento assume un significato chiaro ma nettamente diverso da quello che aveva nella vecchia direttiva: infatti non attesta più la conformità del prodotto a una specificazione tecnica, rappresenta invece la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, si accerta, si garantisce – mediante procedure di prova o di calcolo e di controllo della produzione – ed infine si dichiara la prestazione di un prodotto da costruzione.Il concetto cardine di questo regolamento è, quindi, il nuovo significato della marcatura, che si supporta con la succitata “dichiarazione di prestazione” senza la quale non si può apporre la marcatura CE; quindi la marcatura CE è conseguente alla dichiarazione di prestazione e con questa deve coesistere. Questi due elementi (dichiarazione di prestazione e marcatura CE) sono quindi obbligatori per i prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata di riferimento o un ETA (European Technical Assessment); dopodiché il prodotto può essere immesso sul mercato.Ma in proposito il nuovo regolamento è importante perché fissa, all’articolo 5, i casi in cui un prodotto risulta esentato dalla redazione della dichiarazione di prestazione e quindi, di conseguenza, anche dalla marcatura CE; essi sono:

prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione ed installato in una specifica opera da costruzione da parte di un fabbricante, che è responsabile della sicurezza e dell’incorporazione del prodotto nell’operaprodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nella relativa opera da costruzione prodotto fabbricato con metodi tradizionali mediante processo non industriale per il restauro di opere protette come parte di un patrimonio tutelato o in quanto aventi particolare valore architettonico o storico

Questo articolo 5 introduce regole precise, valide legalmente, per i prodotti non seriali ed include in maniera chiara anche quei prodotti destinati a stabili storici.Una descrizione più precisa viene fornita per gli operatori economici che (art. 2) vengono suddivisi in: fabbricanti, importatori, distributori e mandatari.Per ciascuno di essi viene fornita apposita definizione e individuati gli obblighi di diversa natura cui vengono sottoposti e che si possono così riassumere (artt 11 -14):

Fabbricanti (qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione oppure lo faccia progettare o fabbricare da terzi e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio): sono direttamente responsabili della redazione della dichiarazione di prestazione (che nel nuovo regolamento sostituisce la dichiarazione di conformità prevista nella vecchia direttiva) e di tutta la documentazione tecnica relativa e debbono conservare tale documentazione per dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto sul mercato. Essi debbono quindi assicurare che la produzione mantenga le caratteristiche dichiarate mediante un idoneo controllo della produzione e, se necessario e/o previsto dal sistema di attestazione conformità proprio del prodotto, mediante prove a campione sui prodotti immessi sul mercato; oltre a ciò i produttori debbono esaminare i prodotti non conformi e/o i reclami ed in caso ciò necessiti debbono tenerne un registro ed informare i distributori di tali controlli. Inoltre i fabbricanti assicurano che i prodotti rechino un numero di tipo, lotto o serie che ne consenta l’identificazione e che sia presente il loro marchio registrato, denominazione commerciale nonché un indirizzo al quale essi possano essere contattati; qualora la natura del prodotto non lo permetta queste informazioni debbono essere presenti sull’imballaggio oppure sui documenti commerciali e di trasporto. Infine, i fabbricanti debbono assicurarsi che all’atto dell’immissione sul mercato i prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in uso. Naturalmente qualora i fabbricanti abbiano motivo di credere che i prodotti da loro immessi sul mercato non siano più conformi alla dichiarazione di prestazione debbono mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la loro conformità e, se necessario ritirarli o richiamarli di loro iniziativa; i produttori, infine, hanno l’obbligo di fornire alle autorità competenti tutte le informazioni da loro richieste.Importatori (qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che immetta sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo): prima di immettere un prodotto sul mercato, debbono assicurarsi che il fabbricante extra – UE ne abbia determinato le prestazioni e che ne verifichi la costanza durante la produzione; oltre a ciò gli importatori assicurano che i prodotti rechino la marcatura CE ove previsto e che siano accompagnati dalla documentazione necessaria, ed inoltre assicurano che, finché un prodotto rimane sotto la loro custodia, le condizioni di conservazione e trasporto non ne compromettano la prestazione. Gli importatori che ritengano che un prodotto non sia più conforme alla dichiarazione di prestazione debbono mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità oppure, se necessario, ritirarli o richiamarli dal mercato; in caso lo ritengano necessario al fine di controllare l’effettiva conformità di quanto da essi importato debbono far eseguire prove a campione sui prodotti resi disponibili ed inoltre se necessario, debbono tenere un registro delle non conformità e/o dei reclami ed informare i distributori di tali controlli. Gli importatori debbono riportare sul prodotto o, in caso non sia possibile, sull’imballo o sui documenti commerciali e/o di trasporto il loro marchio e denominazione commerciale, nonché un indirizzo al quale possano essere contattati. Oltre a ciò si assicurano che i prodotti siano accompagnati dalla documentazione relativa alla sicurezza in uso e, a richiesta delle autorità competenti, debbono fornire tutte le informazioni a loro richieste. Anche gli importatori hanno l’obbligo di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni, ma per loro essa si limita alla dichiarazione di prestazione.Distributori (qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato): sono tenuti alla dovuta diligenza per rispettare i requisiti del nuovo regolamento; in tale ottica essi assicurano che i prodotti siano accompagnati dalla dovuta documentazione, la quale deve venire loro fornita dal fabbricante e/o dall’importatore. I distributori, qualora abbiano motivo di ritenere che i prodotti da essi commercializzati non siano più conformi alla dichiarazione di prestazione, hanno obbligo di assicurarsi che siano messe in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità (tali procedure sono di responsabilità dei produttori e degli importatori) e in caso di necessità di ritirarli o richiamarli dal mercato. Anche i distributori hanno l’obbligo di garantire la corretta conservazione dei prodotti, così come debbono fornire tutta a documentazione in caso di richiesta da parte di un autorità competenteMandatari (qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che l’autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti): i mandatari non hanno obblighi relativi alla conformità dei prodotti al nuovo regolamento; essi si limitano a conservare copia delle dichiarazioni di conformità e debbono rendere disponibile tutta la documentazione a fronte di una richiesta delle autorità competenti.

Si deve evidenziare che, ai sensi dell’articolo 15, qualora un distributore o un importatore immettano sul mercato un prodotto a proprio marchio o denominazione commerciale e/o apportino modifiche tali da variarne la prestazione essi si configurano come fabbricanti.Fondamentali, in particolare per le piccole imprese, sono le procedure semplificate per accedere alla marcatura CE previste agli articoli 36, 37 e 38. Possono essere così riassunte:

qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza testato e, qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal secondo fabbricante (strumento noto come “shared ITT results” fino ad oggi non ufficialmente utilizzabile perché non previsto da alcuna norma armonizzata) (art. 36, comma b)qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di componenti che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto terzo qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal soggetto terzo (strumento noto come “cascading”) (art. 36, comma c)le microimprese (definite nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 come quelle aziende che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) possono decidere di trattare i prodotti ai quali si applica il sistema di valutazione 3 con le procedure previste per il sistema 4 (sistema di attestazione più semplice che non prevede l’intervento dell’Organismo Notificato) (art. 37)le microimprese, per i soli prodotti ai quali sono applicabili i sistemi 3 o 4, possono determinare le caratteristiche prestazionali mediante metodi diversi da quelli stabiliti dalla norma armonizzata applicabile (questa clausola però ad oggi manca ancora di precise diposizioni tecniche attuative) (art. 37)per quanto riguarda i prodotti realizzati in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie, è possibile sostituire la valutazione di prestazione con una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto; in caso però che i suddetti prodotti rientrino nei sistemi di attestazione 1+ o 1 (prodotti ad alto impatto su sicurezza e salute come ad esempio porte su vie di fuga) la documentazione dovrà essere verificata da un organismo notificato (art. 38).

Un rapido accenno all’istituzione (art. 10), in ogni Stato membro, dei c.d. Punti di Contatto di prodotti da costruzione che, fornendo con “termini chiari e facilmente comprensibili informazioni sulle disposizioni, nel territorio di riferimento, volte a soddisfare i requisiti di base delle opere di costruzione applicabili all’uso previsto di ciascun prodotto da costruzione”, potrebbero essere di ausilio non solo per gli operatori intracomunitari ma per gli stessi imprenditori nazionali che potrebbero avere un panorama più chiaro a cui rapportarsi.

In conclusione, il nuovo regolamento pur non stravolgendo il quadro normativo delineato dalla vecchia direttiva assicura una necessaria uniformità delle disposizioni ed una maggiore chiarezza esplicativa (che compensano una dichiarazione di prestazione effettivamente un po’ più complessa ed articolata rispetto alla precedente) oltre ad avere più chiaramente delineato la catena delle responsabilità ed aver rinnovato il richiamo alla sorveglianza del mercato da parte degli Stati Membri.Preme ancora sottolineare il riconoscimento della specificità delle microimprese e l’introduzione di specifiche deroghe in caso di prodotti unici e/o fabbricati in cantiere e/o destinati a stabili storici. Il regolamento è, per la sua complessità, ancora un mondo da esplorare nella sua interezza; l’esperienza e la pratica applicativa potrebbero portare ad interpretazioni differenti su alcuni aspetti anche in considerazione del fatto che dovranno essere redatte alcune disposizioni attuative e sarà necessario un notevole lavoro di adeguamento delle normative vigenti. Il nuovo regolamento sembra però rappresentare, ad oggi, il quadro legislativo più avanzato per i prodotti da costruzione rispetto ad una vecchia direttiva palesemente non più adeguata al mercato attuale.

Per ulteriori informazioni è necessario contattare il Coordinatore Simone Verdelli (Tel. 0575/314282)

 

Scarica il Regolamento UE 305/2011



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