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Pubblicato il Decreto PNRR bis. Al via il Piano Transizione 5.0

In attesa dei decreti attuativi, illustriamo tutti i dettagli della misura che possono essere dedotti dalla norma generale


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il testo contiene, all’art 38, la versione definitiva della norma istitutiva del Piano Transizione 5.0.

La nuova normativa agevolativa nasce con una dotazione finanziaria di 6,3 mld che si aggiungono ai 6,4 mld già previsti per il piano transizione 4.0, con il quale condivide il periodo di riferimento, ovvero il biennio 2024-2025. Con una differenza però: il beneficio derivante dai progetti transizione 5.0 non potranno avvalersi della possibilità della consegna entro il 30 giugno 2026 in caso di pagamento dell’acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2025.

Le due misure sono indipendenti e non cumulabili ed hanno in comune molti aspetti, come ad esempio i soggetti beneficiari ed i beni oggetti dell’investimento, ma transizione 5.0 prevede obiettivi minimi di efficientamento energetico ed una procedura più complessa a fronte di un beneficio più elevato.

Premettendo che dovranno essere emanati importanti decreti attuativi, illustriamo tutti i dettagli della misura che possono essere dedotti dalla norma generale.

BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse dal beneficio oltre alle imprese in liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale, in procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d’impresa, anche quelle operanti (per incompatibilità con il principio del DNSH) in:

a) attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

PROGETTI AMMISSIBILI

Investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

SPESE AMMISSIBILI

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti a partire dal 1 gennaio 2024.

In aggiunta ai beni immateriali dell’allegato B sopra richiamato sono ammissibili:

– i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding );

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Unitamente agli investimenti sopra indicate sono ammissibili:

1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il cosiddetto DL Energia. Si tratta di :

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

2. le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui sopra e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. In questo caso sono ammissibili sia le spese dei formatori, sia i costi del personale che partecipa alla formazione.

3.Limitatamente alle piccole medie imprese è prevista la possibilità di includere in aumento delle spese ammissibili quelle sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

4. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

TIPOLOGIA DEL BENEFICIO

Il beneficio viene rilasciato sotto forma di credito d’imposta il cui ammontare varia a seconda dell’importo dell’investimento e della percentuale di risparmio energetico realizzato nell’unità produttiva o sul singolo processo. Tale beneficio non è da considerarsi aiuto di stato e pertanto non verrà segnalato nell’RNA.

ll credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

LE ALIQUOTE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Ecco una tabella che riassume, a seconda dell’ammontare dell’investimento e del miglioramento dell’efficienza energetica, gli scaglioni del credito d’imposta spettante:

 
RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI
IMPORTO DELL’INVESTIMENTO
Unità Produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%
Unità Produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%
Unità Produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
FINO A 2,5 ML
35%
40%
45%
DA 2,5 ML A 10 ML
15%
20%
25%
DA 10 ML A 50 ML
5%
10%
15%

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

ACCESSO AL BENEFICIO

L’ accesso al beneficio, non è automatico come avviene con Transizione 4.0 ma deve essere prenotato. Le imprese devono presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.

Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.

Ex Ante, alla richiesta di accesso, l’impresa dovrà presentare l’investimento nelle sue caratteristiche principali, l’ammontare dell’investimento e del credito d’imposta e fornire la certificazione del risparmio energetico previsto sulla base dello scenario controfattuale.

Ex post dovrà rendicontare l’investimento effettuato, l’ammontare del credito spettante e fornire 3 certificazioni: la prima relativa alla corrispondenza dei beni agli allegati A e B della Legge 232/2016 e della loro interconnessione, la seconda che certifica il risparmio energetico effettivo, la terza da parte del revisore contabile

In caso di disallineamento della prima e seconda certificazione, sarà possibile attribuirsi un credito d’imposta di una classe inferiore, ma mai quello di una classe superiore.

CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, dovrà essere calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Le modalità di calcolo saranno affrontate nelle disposizioni attuative, nel quale sarà necessario prevedere anche dei valori di benchmark in modo da rendere possibile la quantificazione del risparmio nel caso di newco o di avviamento di nuovi processi produttivi

CUMULO

Il beneficio è cumulabile con tutte le altre agevolazioni ed aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ad esclusione del credito d’imposta 4.0, del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica purchè la somma delle agevolazioni non superi il costo totale sostenuto dall’impresa.

CONSERVAZIONE DEI BENI

I beni dovranno rimanere di proprietà dell’azienda fino al quinto anno successivo al completamento dell’investimento. Qualora vengano ceduti prima il credito imposta verrà corrispondentemente ridotto.

Nei decreti attuativi sarà definito anche il periodo relativo al mantenimento dei livelli di risparmio energetico

CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATORI

Con apposito Decreto attuativo saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

– gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

– le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

CONTENUTI CHE DOVRANNO ESSERE CHIARITI CON I FUTURI DECRETI ATTUATIVI

Il Decreto prevede un elenco di decreti attuativi che dovranno essere adottati “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto”.

Quindi, entro i primi giorni di aprile dovranno essere resi pubblici i decreti relativi a:

  • al contenuto nonché’ alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
  • ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  • alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  • alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
  • all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché’ alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  • all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
  • alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Info: Tel. 05753141 – bandi@artigianiarezzo.it

Guarda QUI il reel con Stefano Peruzzi



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