Riduzione dei rifiuti, limiti agli imballaggi monouso e nuovi obiettivi di riutilizzo: ecco cosa cambia con il regolamento UE 2025/40
Il nuovo regolamento imballaggi UE 2025/40 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE del 22 Gennaio 2025.
Il Regolamento impone una riduzione significativa dei rifiuti tramite l’obbligo generale per gli operatori economici di utilizzare gli imballaggi al minimo, limiti per determinati tipi di imballaggi monouso, nonché obiettivi vincolanti di riutilizzo al fine di garantire una maggiore circolarità dei materiali e una riduzione dell’utilizzo delle risorse.
Nello specifico il testo introduce:
- obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi a una percentuale minima di contenuto riciclato negli imballaggi (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040);
- prescrizioni per ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitare gli imballaggi non necessari;
- prescrizioni per ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione, anche limitando l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in quantità superiore a determinate soglie;
- prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio per i materiali di cui sono composti gli imballaggi o il contenuto riciclato);
- restrizioni per gli imballaggi di plastica monouso, tra cui: frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg; sacchetti di plastica in materiale ultraleggero; cibi e bevande riempiti e consumati all’interno di hotel, bar e ristoranti;
- obiettivi di riutilizzo vincolanti per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040, diversi in base al tipo di imballaggio utilizzato, nonché disposizioni che impongono agli esercizi commerciali che offrono cibi e bevande da asporto di permettere che i clienti portino i propri contenitori senza costi aggiuntivi;
- l’istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per alcuni tipi di bottiglie di plastica monouso per bevande nonché per alcuni tipi di contenitori di metallo monouso per bevande.
Gli Stati membri possono essere esentati da tale obbligo se il tasso di raccolta differenziata è pari all’80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato, messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell’anno civile 2026, oppure se entro il 1 Gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi in questione.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (l’11 febbraio 2025) e si applicherà 18 mesi dopo tale data e cioè a decorrere dal 12 agosto 2026.
Info: Gigliola Fontani (Coordinatrice Confartigianato Comunicazione) – Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it