Gli uffici di Confartigianato a disposizione delle imprese associate per ottemperare agli adempimenti previsti entro il 20/1/2023
Come precedentemente comunicato, tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero-caseari (in base ai DD.MM del MIPAAF del 6 e del 26 agosto 2021 in applicazione dell’art. 3 del DL 27/2019 convertito dalla legge n. 44/2019) dovranno fornire i dati telematici relativi al monitoraggio delle proprie produzioni lattiero-casearie.
Per aiutare le Imprese nella comprensione degli adempimenti ricordiamo che:
- Per “Primo Acquirente” si intende un’Impresa o un’Associazione che acquista latte dai produttori per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, trasformazione o cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione;
- Per “azienda che produce prodotti lattiero caseari” si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari;
- Per “prodotti lattiero – caseari semilavorati” si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione.
Nel caso di stagionatori, affinatori e porzionatori che non producono prodotti lattiero-caseari non sono previsti obblighi dichiarativi.
Tali soggetti devono essere registrati nell’anagrafe del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per il tramite della competente Amministrazione regionale, a secondo dell’ubicazione della propria sede legale, alla quale va presentata apposita richiesta.
Per l’accesso al SIAN l’operatore, qualora non possieda già le credenziali, potrà rivolgersi direttamente ad AGEA o per il tramite della competente Amministrazione regionale in modo da ottenere un codice identificativo che consentirà l’accesso.
Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.
Le disposizioni si applicheranno a partire dalle produzioni lattiero-casearie realizzate dalla data del 1° luglio 2022, per cui la prima dichiarazione trimestrale dovrà essere presentata entro il 20 Gennaio 2023 (scadenza prorogata dal SIAN con DM del 18/10/2022 rispetto al termine originario del 20/10/2022) con riferimento ai prodotti lavorati nel terzo trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale.
Si fa presente che i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021.
Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da AGEA.
A tal proposito si segnala che nell’apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN si possono trovare approfondimenti sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni.
Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.
Ricordiamo infine che tra gli adempimenti a carico dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, che fanno operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti, si rammenta che gli stessi hanno l’obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato nel mese precedente, pena sanzione amministrativa per mancata trasmissione o inesattezza dei dati.
A tal fine dovranno registrare nel SIAN gli estremi identificativi dei propri conferenti, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione le informazioni sulla composizione della materia prima in termini di tenore di materia grassa.
Info: Gigliola Fontani – Tel. 0575314210 – gigliola.fontani@artigianiarezzo.it