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Regolamento UE sulla deforestazione: importanti novità

Prorogata di 12 mesi l'applicazione del Regolamento EUDR. Accolte le richieste di Confartigianato


Il Parlamento Europeo ha approvato la proposta della Commissione Europea di rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di permettere agli operatori di aderire al Regolamento senza problemi operativi.

La richiesta di proroga era stata chiesta a gran voce da Confartigianato e dalle altre associazioni di categoria, in considerazione della difficoltà per le imprese di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento.

Le micro e piccole imprese dovranno rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento a partire dal 30 giugno 2026, mentre le grandi aziende a partire dal 30 dicembre 2025.

Il Parlamento ha modificato altresì il testo, creando una nuova categoria di Paesi che non presentano “alcun rischio” di deforestazione, in aggiunta alle tre categorie esistenti di Paesi a “basso”, “standard” e “alto” rischio. I Paesi classificati come “senza rischio”, ovvero quelli con una superficie forestale stabile o in aumento, sarebbero soggetti a requisiti significativamente meno stringenti, data la presenza di un rischio di deforestazione trascurabile o inesistente.

Inoltre, la Commissione Europea ha emanato un documento di orientamento sul Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, al fine di agevolare l’attuazione armonizzata dello stesso e fungere da guida per gli operatori e i commercianti interessati.

Il documento chiarisce, in particolare, alcune definizioni del regolamento:

IMMISSIONE SUL MERCATO (art. 2, punto 16 reg. 2023/1115)
Sono quindi escluse le materie prime interessate o i prodotti interessati che sono già stati immessi sul mercato dell’Unione. Il concetto di «immissione sul mercato» si riferisce alle singole materie prime interessate o ai singoli prodotti interessati, e non a un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che sia stata fabbricata una singola unità o una serie.

Quindi, l’immissione sul mercato dovrebbe configurarsi quanto un operatore mette a un prodotto interessato a disposizione sul mercato dell’Unione:

  • per la distribuzione, il consumo o l’uso
  • per la prima volta e
  • nel corso della sua attività commerciale.

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO (art. 2, punto 18)
La messa a disposizione sul mercato dovrebbe configurarsi quando un commerciante fornisce un prodotto interessato sul mercato dell’Unione:

  • per la distribuzione, il consumo o l’uso, e
  • nel corso della sua attività commerciale.

OPERATORE (art. 2, punto 15)
Si intende per operatore la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta.

Al fine di consentire un’identificazione coerente degli operatori è necessario distinguere i ruoli in base alle modalità di immissione dei rispettivi prodotti interessati sul mercato dell’Unione, che variano a seconda che siano prodotti all’interno o all’esterno dell’UE.

Il documento di orientamento analizza ulteriori disposizioni:

  • le definizioni di esportazione;
  • la dovuta diligenza e la definizione di rischio trascurabile;
  • il concetto di complessità della catena di approvvigionamento;
  • la gamma dei prodotti interessati, chiarendo con esempi e domande pratiche la casistica relativa ad imballaggi e materiali da imballaggio e rifiuti e prodotti recuperati;
  • i prodotti composti;
  • il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell’attenuazione del rischio.

L’Allegato I – recante le modalità di applicazione in pratica delle interpretazioni di «immissione sul mercato», «messa a disposizione sul mercato» ed «esportazione» – delinea gli scenari che illustrano:

  • gli obblighi cui sono soggetti gli operatori e i commercianti PMI e non PMI all’atto dell‘immissione o della messa a disposizione sul mercato dell’Unione, o dell’esportazione dal mercato dell’Unione, dei prodotti interessati.
  • le modifiche degli obblighi per gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento (articolo 4, paragrafo 8 Reg. UE) e per gli operatori e i commercianti non PMI (articolo 4, paragrafo 9 Reg. UE).

L’Allegato II reca esempi di obblighi di informazione e di dovuta diligenza per i prodotti composti di cui all’Allegato I dell’EUDR.

Per ulteriori informazioni potete contattare Marco Bacci, Coordinatore Confartigianato Legno e Arredo (Tel. 0575314241 – marco.bacci@artigianiarezzo.it)



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