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Regolarizzazione esistenze in magazzino e rivalutazione partecipazioni e terreni: prorogati i termini di pagamento

Ecco una breve sintesi delle novità contenute nel Decreto Omnibus


Il Decreto Omnibus (DL 113/2024differisce i termini di pagamento previsti per l’adeguamento delle esistenze di magazzino e per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Di seguito una breve sintesi delle novità.

PROROGA REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, per i soggetti che esercitano attività d’impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. OIC adopter), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La facoltà di riallineamento del magazzino:

  • riguarda il periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2023);
  • consente il riconoscimento (ai fini civilistici e fiscali) dei valori risultanti dal riallineamento del magazzino a decorrere dal periodo in corso alla data del 30 settembre 2023.

Nello specifico l’adeguamento riguarda le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (ovvero i c.d. beni merce), le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

In caso di eliminazione di esistenze iniziali (trattasi del caso più ricorrente di beni non più presenti ceduti “in nero”), il riallineamento comporta il versamento:

  • di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP) con aliquota del 18%, calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato;
  • dell’IVA da determinare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) previsto dal DM 24 giugno 2024. L’aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato;

Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (si tratta del caso di merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l’adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto (in questo caso non è dovuta l’IVA).

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

In questo contesto, l’articolo 7 (commi 1-2) del DL 113/2024 (DL Omnibus) ha previsto la possibilità di versare l’imposta sostitutiva e l’IVA dovuta in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti:

  • entro il 30 settembre 2024, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, scade entro il 29 settembre 2024;
  • entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024.

Inoltre, si dispone che, se in applicazione della citata proroga, il pagamento della prima rata dovesse cadere successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo verrà differito anch’esso al 30 settembre 2024.

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON)

L’articolo 7, comma 3, del DL 113/2024 (DL Omnibus) ha prorogato, fino al 30 novembre 2024, la possibilità di rivalutare (ex articoli 5 e 7 della Legge 448/2001), i terreni (edificabili o con destinazione agricola) e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (qualificate o non) posseduti (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) alla data del 1° gennaio 2024.

Per effetto di quanto sopra, sarà quindi ancora possibile rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi (ex art. 67, comma 1 lett. a)-c-bis), del TUIR).

Si ricorda che, a livello oggettivo, oltre alle partecipazioni in società non quotate, è riconosciuta la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (ossia quelle possedute in società quotate).

Per le partecipazioni quotate, l’imposta sostitutiva (16%) è dovuta sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2023 corrispondente alla media aritmetica dei prezzi rilevati in questo mese (in caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata perfeziona la rivalutazione, a nulla rilevando l’eventuale omesso versamento della seconda o della terza rata). Con riferimento alle partecipazioni in società quotate, non vi è necessità di redigere un’apposita perizia, dato che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati è reso pubblico dai mercati di riferimento;

Possono accedere alla rivalutazione:

  • le persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
  • le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 TUIR;
  • gli enti non commerciali;
  • i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

A tal fine, entro la data del prossimo 30 novembre 2024:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) dovrà redigere e asseverare la perizia di stima delle partecipazioni o dei terreni;
  • l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dovrà essere versata per l’intero ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali dovute di pari importo (in quest’ultimo caso, entro il 30 novembre 2024 dovrà essere versata soltanto la prima rata per perfezionare l’opzione). Viceversa, le rate successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026 con maggiorazione degli interessi del 3% annuo, dal 30 novembre 2024). Si ricorda che la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta (sulla base del valore indicato nella perizia giurata) oppure, in caso di pagamento rateale, della prima rata (Circ. AE 47 del 2011 e Corte di Cassazione, sentenza 12 marzo 2018, n. 5981).

L’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze (utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi) ai sensi dell’articolo 68 del TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale.

Per saperne di più: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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