Con la pubblicazione del Decreto, al via la nuova disciplina per gli inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti di origine minerale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 213) del 11 settembre us. il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che disciplina la i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e i rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre 2024, che abroga e sostituisce il precedente DM 152/2022, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
Nell’allegato 1 al decreto è contenuta la Tabella 1 con l’elenco dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi ammessi per la produzione di aggregato recuperato. Restano esclusi i rifiuti interrati non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato. Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati nella Tabella 3.
Il rispetto dei criteri contenuti nell’allegato 1 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (allegato 3) redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto. La copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità dovrà essere conservata per un periodo di cinque anni.
Nell’allegato 2 sono indicati gli scopi specifici per i quali è utilizzabile l’aggregato recuperato:
- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.
Il Ministero si riserva di valutare l’opportunità di procedere ad una revisione dei criteri entro due anni dall’entrata in vigore del decreto.
Per ulteriori informazioni è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Edilizia, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it)