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Rimborsi spese e deducibilità: le nuove regole del DDL Bilancio 2025

Tracciabilità obbligatoria per spese di vitto, alloggio e trasporti: cosa cambia dal 1° gennaio 2025


Rilevanti novità in materia di tracciabilità delle spese vengono introdotte con la disposizione di cui all’art. 10 del testo del DDL Bilancio 2025, ad oggi ancora impegnato nell’iter di approvazione parlamentare.

Pur, dunque, con le dovute cautele che derivano dall’illustrare una normativa ancora in piena fase di formazione, è opportuno conoscere alcuni risvolti che potranno immediatamente impattare sulla organizzazione aziendale, atteso che, in mancanza di modifiche, l’entrata in vigore delle novità in commento è prevista fin dal 1° gennaio 2025.

Come si legge anche dal Dossier di accompagnamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con la modifica all’art. 51, c. 5 e con il nuovo c. 3-bis dell’art.95, TUIR, viene disposto che la non imponibilità in capo ai percettori, da una parte, e la deducibilità in capo ai soggetti eroganti, dall’altra, delle somme erogate a titolo di rimborso delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. 21/1992 (Taxi e NCC), pur nei limiti di importo previsti dalle medesime disposizioni, sarà limitata ai soli casi in cui le predette spese siano effettuate con metodi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, vd art. 23, D.Lgs. 241/1997).

Analoghe disposizioni, specificate in relazione alla peculiarità del rapporto, vengono previste per gli esercenti arti e professioni titolari di reddito lavoro autonomo (nuovo c. 6-ter, art. 54, TUIR).

Infine, intervenendo sull’art. 108, TUIR, anche la deducibilità delle somme ivi previste a titolo di spese di rappresentanza, pure in tal caso limitata entro determinate soglie, viene subordinata alla medesima descritta regola di tracciabilità.

Ad una prima sommaria valutazione, si ritiene che una simile previsione in merito ai rapporti con il personale incaricato in impegni al di fuori delle sedi lavorative, dovrà richiedere una implementazione procedurale nelle disposizioni aziendali di gestione delle trasferte (c.d. travel policy), assieme ad un’attenta analisi anche sotto il profilo del rispetto delle necessarie garanzie di privacy.

Si resta, tuttavia, in attesa dell’approvazione della versione definitiva della norma in commento. I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it


19 Dicembre 2024
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