Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008, art. 73 comma 5) stabiliva che con accordo Stato Regioni venissero determinate le attrezzature da lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, le modalità per il riconoscimento delle abilitazioni, l’individuazione dei soggetti formatori e della durata dei corsi di formazione.
Il 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo sulle attrezzature di lavoro e le modalità di formazione; tale accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/03/2012 ed entrerà in vigore 12 mesi dopo tale pubblicazione (12/03/2013).
In particolare, le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione, oltre le disposizioni normative già vigenti, sono:
• piattaforme di lavoro mobili elevabili;• gru a torre;• gru mobile;• carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;• trattori agricoli o forestali;• macchine movimento terra;• pompa per calcestruzzo.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti relativi alle attrezzature di maggior interesse:
PIATTAFORMA ELEVABILE Teorico (4 ore), Pratico (PLE che operano su stabilizzatori 4 ore, PLE che possono operano senza stabilizzatori 4 ore, PLE che operano sia con che senza stabilizzatori 4 ore)GRU SU AUTOCARRO Teorico (4 ore), Pratico (8 ore)CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO Teorico (4 ore), Pratico (Carrelli industriali semoventi 4 ore, Carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore, Carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativi 4 ore, Utilizzo di tutti i carrelli sopra descritti 8 ore).
Si precisa che l'accordo entrerà in vigore il 12 Marzo 2013 e si applica a TUTTI GLI OPERATORI, sia che si tratti di lavoratori subordinati (dipendenti, collaboratori familiari, soci lavoratori di società, etc…), sia che si tratti di lavoratori autonomi.
E' utile ricordare che:
Qualora i datori di lavoro operino personalmente con le attrezzature elencate è opportuno che si sottopongano anch'essi alla formazione prevista;disciplina una formazione che non è sostitutiva della formazione obbligatoria in materia di sicurezza prevista per tutti i lavoratori e che andrà aggiornata ogni 5 anni;riconosce la formazione pregressa erogata agli operatori attraverso corsi già effettuati alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso (12 Marzo 2013) che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell'Accordo e composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
b) durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati dell'Accordo e composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, a condizione che gli stessi siano integrati tramite modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 Marzo 2013 (data di entrata in vigore dell'Accordo);
c) qualsiasi durata e non completati da verifica finale di apprendimento, a condizione che gli stessi siano integrati tramite modulo di aggiornamento entro 24 mesi dal 12 Marzo 2013 (data di entrata in vigore dell'Accordo) e verifica finale dell'apprendimento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Simone Verdelli (Tel. 0575/314282)