Nuove indicazioni del MEF: il valore dei materiali “a piè d’opera” non è incluso nel calcolo del limite per gli stati di avanzamento dei lavori
Con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03091 del 12 novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha chiarito aspetti fondamentali riguardanti il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) per accedere ai benefici dello sconto in fattura e della cessione del credito, introdotti dall’articolo 121, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020.
Il nodo del 30% e i materiali “a piè d’opera”
Il MEF ha specificato che, per il raggiungimento del limite del 30% dei lavori richiesto, è necessario considerare esclusivamente le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere. Questo significa che il valore dei materiali “a piè d’opera” (ossia presenti sul luogo del cantiere, ma non ancora utilizzati) non può essere incluso nel calcolo.
Questa interpretazione è supportata dal decreto ministeriale 6 agosto 2020, noto come decreto “Asseverazioni”, e dall’Allegato 2, che definiscono gli stati di avanzamento esclusivamente in relazione ai lavori già completati.
Regole per gli stati di avanzamento
L’articolo 121 stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possano superare il numero massimo di due per intervento complessivo e che ciascuno di essi debba corrispondere ad almeno il 30% del totale dei lavori previsti. Questo vincolo è particolarmente rilevante per chi intende usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito come alternativa alle detrazioni fiscali.
Conclusioni e raccomandazioni
Per le imprese e i tecnici coinvolti, è essenziale verificare con attenzione il raggiungimento del limite del 30%, tenendo conto solo dei lavori effettivamente eseguiti. Un’errata valutazione potrebbe compromettere l’accesso ai benefici fiscali.
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