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Sentenza della cassazione. Invalidità civile: le novità

Ammessa la tutela mediante il ricorso in giudizio senza necessità di riproporre una nuova domanda amministrativa


Il Patronato INAPA di Confartigianato è a ricordare che l’INPS eccepisce l’improponibilità del ricorso di “Accertamento Tecnico Preventivo” per l’invalidità civile proposto in caso di mancata conferma della sussistenza del requisito sanitario in sede di visita di revisione.

Nella pratica amministrativa, l’istituto, ove a seguito della programmata revisione sanitaria venga ritenuto non più sussistente il grado di invalidità previsto dalla legge, provvede a sospendere il pagamento della prestazione al beneficiario.

Ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondari“. Sulla base del predetto impianto normativo, quindi, in caso di mancata conferma del requisito sanitario, il beneficiario della prestazione ha il diritto di proporre azione giudiziaria a mezzo di ATP nel termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale sanitario.

La Sentenza della Cassazione n. 28445 del 2019 secondo la prospettazione difensiva dell’INPS, avrebbe  sancito l’improponibilità della domanda giudiziale avverso il verbale di invalidità negativo in tutti quei casi in cui l’INPS abbia provveduto a disporre la revoca della prestazione. In sostanza, la domanda giudiziale sarebbe improponibile per carenza di domanda amministrativa, avendo il ricorrente l’onere di avviare un nuovo procedimento amministrativo per il ripristino della prestazione e pertanto, afferma l’INPS, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca, il cittadino deve presentare una nuova domanda amministrativa per il ripristino della prestazione e non  ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria con l’ATP.

Questo contrasto giurisprudenziale è stato risolto con una recente sentenza della cassazione a Sezioni Unite del 2022, con tale pronunciamento la Suprema Corte ha stabilito che avverso il procedimento di revisione INPS è ammessa la tutela mediante il ricorso in giudizio senza necessità di riproporre una nuova domanda amministrativa.

Il ricorso/richiesta di accertamento deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale di revisione.

I nostri uffici del Patronato INAPA sono a disposizione per ogni chiarimento in merito (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)



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