Cosa prevede il nuovo Reg. 2023/988 in vigore dal 13 Dicembre 2024 e quali sono gli obblighi sulla GPSR per gli operatori economici
Il Regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 “General Product Safety Regulation (GPSR)”, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, ha l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.
Il Regolamento, pubblicato in GUCE il 23 maggio 2023 (vedi testo allegato in coda alla news) e già entrato in vigore dal 13 dicembre 2024 (art. 52), data in cui dovrà considerarsi abrogata la precedente direttiva 2001/95/CE che ad oggi non è più uno strumento sufficiente e adeguato, relativamente agli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online.
Perché passare da una direttiva a un regolamento?
Il nuovo strumento legislativo è stato scelto per assicurare l’uniformità normativa tra tutti gli Stati membri dell’UE. A differenza della Direttiva, che permetteva una certa discrezionalità nazionale, il Regolamento è vincolante e direttamente applicabile in ciascun Paese, senza necessità di leggi di recepimento. Questo cambiamento mira a standardizzare le regole per la sicurezza, evitando incongruenze e assicurando una maggiore efficacia della vigilanza del mercato.
Applicazione e prodotti esclusi
Il Regolamento si applicherà ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato europeo, inclusi prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Tuttavia, vi sono eccezioni importanti: sono esclusi, per esempio, i medicinali, gli alimenti, i mangimi, e i prodotti fitosanitari. Non rientrano nell’ambito di applicazione anche le attrezzature gestite da fornitori di servizi di trasporto, oggetti d’antiquariato, e prodotti geneticamente modificati per usi confinati.
Una delle novità più rilevanti riguarda le vendite a distanza. L’articolo 4 del Regolamento equipara i prodotti venduti online a quelli venduti offline. È sufficiente che un prodotto sia messo a disposizione tramite un’offerta di vendita destinata ai consumatori europei perché rientri nelle regole di sicurezza, aumentando così la responsabilità degli operatori di e-commerce.
Concetto di “prodotto sicuro”
Il Regolamento ridefinisce cosa significhi per un prodotto essere sicuro. La normativa richiede che, oltre alle caratteristiche fisiche e all’etichettatura tradizionale, vengano considerati altri fattori, come:
- Effetto su altri prodotti: L’interazione tra prodotti deve essere valutata per evitare rischi combinati.
- Etichettatura e avvertenze: Devono essere chiare, soprattutto per bambini, anziani e persone con disabilità.
- Cybersecurity: I prodotti tecnologici devono essere protetti da attacchi informatici, con particolare attenzione alla prevenzione di influenze esterne che possano compromettere la sicurezza.
- Uso improprio prevedibile: L’aspetto del prodotto non deve indurre i consumatori a utilizzarlo in maniera pericolosa.
Obblighi per gli operatori economici
Il Regolamento impone obblighi stringenti a fabbricanti, importatori e distributori. Ogni operatore è responsabile della sicurezza del prodotto lungo tutta la catena di distribuzione. Tra i principali compiti:
- Fabbricanti: Devono garantire la conformità dei prodotti e mantenere una documentazione tecnica dettagliata.
- Importatori: Sono tenuti a verificare che i prodotti non presentino rischi per la sicurezza prima di immetterli sul mercato UE.
- Distributori: Devono conservare e trasportare i prodotti in modo che non ne venga compromessa la sicurezza.
Vigilanza del mercato e ruolo degli stati membri
Gli Stati membri dell’UE avranno il compito di stabilire le sanzioni per le violazioni del Regolamento entro il 13 dicembre 2024. Le autorità di vigilanza del mercato avranno poteri estesi per garantire che i prodotti siano conformi alle normative. Gli operatori economici dovranno collaborare attivamente con queste autorità, fornendo documentazione e intervenendo tempestivamente in caso di non conformità.
Protezione dei consumatori: informazioni e reclami
Il Regolamento dedica una parte significativa ai diritti dei consumatori, rafforzando la loro posizione. Gli articoli 35 e 36 stabiliscono che i consumatori devono essere informati in modo trasparente sui rischi associati ai prodotti e ricevere avvisi di richiamo chiari e comprensibili. In caso di problemi, i consumatori hanno diritto a rimedi che includono:
- Riparazione del prodotto;
- Sostituzione con uno di pari valore e qualità;
- Rimborso completo del prezzo pagato.
L’Importanza della cooperazione internazionale
Il Regolamento incoraggia anche la cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza globale dei prodotti. Le autorità nazionali saranno invitate a scambiare informazioni e collaborare con le autorità di paesi terzi, aumentando così l’efficacia delle misure di sorveglianza.
Regolamento (UE) 2023/988: risposte e domande frequenti (FAQ del MIMIT)
1) Cos’è il Regolamento (UE) 2023/988?
R: Il Regolamento (UE) 2023/988 è la nuova normativa europea sulla sicurezza generale dei prodotti, che abroga le precedenti Direttive 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e Direttiva 87/357/CEE concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, migliorando il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea.
2) Quali prodotti sono coperti dal Regolamento?
R: Il Regolamento si applica a tutti i prodotti di consumo immessi sul mercato europeo, sia nuovi che usati, riparati o ricondizionati, a meno che non esistano norme specifiche che regolano la sicurezza di quei prodotti o che tale tipologia di prodotti sia espressamente esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento.
3) Il Regolamento (UE) 2023/988 si applica esclusivamente ai prodotti non ricadenti in normative armonizzate?
R: No, ma l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/988, anche a prodotti ricadenti in normative armonizzate, è espressamente disciplinata dall’articolo 2, paragrafo 1 del medesimo Regolamento.
In particolare, l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate si applicano anche ai prodotti di consumo ricompresi nelle normative di armonizzazione dell’Unione se la stessa non contempla alcuni tipi di rischio. A titolo esemplificativo, gli operatori economici dovranno considerare i possibili rischi derivanti dalle nuove tecnologie nonché quelli impattanti sulla salute mentale dei consumatori, ove non coperti dalla specifica legislazione di armonizzazione.
Tra le altre disposizioni, si applicheranno a tutti i prodotti di consumo gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio, le disposizioni in tema di Safety Gate, nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti se la normativa di armonizzazione non prevede disposizioni specifiche con lo stesso obiettivo.
4) Il Regolamento (UE) 2023/988 si applica anche ai prodotti destinati ai professionisti?
R: Sì, nell’eventualità che siano immessi sul mercato dei consumi e siano quindi acquistabili liberamente da parte dei consumatori presso un punto vendita fisico o un sito online, in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Pertanto, a titolo esemplificativo, la dicitura “per uso professionale”, nell’eventualità di un prodotto acquistabile anche dai consumatori, non esime dall’obbligo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/988.
5) Quando entrerà in vigore il Regolamento e quando termina il periodo transitorio?
R: Il Regolamento è stato pubblicato il 23 maggio 2023 e entrerà in vigore il 13 dicembre 2024.
I produttori e gli operatori economici hanno tempo fino al 13 dicembre 2024 per adeguarsi ai nuovi obblighi mentre, dopo tale data, non sarà più possibile immettere sul mercato prodotti non rispondenti al Regolamento (UE) 2023/988. I prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 possono, invece, essere conformi alle prescrizioni della Direttiva 2001/95/CE.
6) Cosa si intende per immissione sul mercato?
Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione europea.
Quindi, nel caso di vendite online, un prodotto si intende messo a disposizione ogni volta che l’offerta è rivolta ai consumatori dell’Unione europea. Tale dato è valutato caso per caso, sulla base di diversi elementi, tra gli altri: è disponibile la spedizione in uno Stato membro; è presente la lingua del paese di destinazione; il dominio registrato.
Pertanto, i prodotti importati provenienti da Paesi extra UE, in data successiva al 13 dicembre 2024, da immettere in libera pratica dovranno essere già conformi al Regolamento (UE) 2023/988. Altresì, i prodotti già presenti sul territorio nazionale dovranno essere rispondenti al Regolamento (UE) 2023/988 prima della loro messa in vendita, salvo che la loro immissione sul mercato sia fatta prima del 13 dicembre 2024.
Come previsto dall’articolo 11, comma e) del disegno di legge di delegazione europea, è prevedibile una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti, inclusi gli stagionali e i prodotti a lenta movimentazione commerciale non coperti da apposita norma di armonizzazione immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla Direttive 2001/95/CE.
7) Chi è soggetto agli obblighi del fabbricante?
R: Si considera fabbricante, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare anche a terzi, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
Pertanto, viene considerato fabbricante il titolare del marchio apposto sul prodotto o chi lo vende apponendo la propria denominazione commerciale, ed è quindi soggetto a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 9 del Regolamento.
8) Quali sono i dati di contatto da apporre sul prodotto?
R: Il fabbricante è tenuto a indicare il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato, nonché l’indirizzo postale ed elettronico a cui essere contattato e, se diverso, quello del punto di contatto stabilito nell’Unione europea.
Se il fabbricante ha sede al di fuori dell’UE, sono necessari anche i dati del punto di contatto stabilito nell’Unione europea (articoli 9 e 16).
9) Cosa si intende per “indirizzo elettronico”?
R: Il termine “indirizzo elettronico” rappresenta un contatto elettronico diretto, come un indirizzo e-mail o una pagina web attraverso il quale i consumatori riescano a trovare agevolmente i dati di contatto diretti del fabbricante o del rappresentante stabilito nell’Unione europea.
10) Il Regolamento (UE) 2023/988 prevede la dichiarazione di conformità?
R: No, il Regolamento (UE) 2023/988 non prevede la dichiarazione di conformità come prescritto, altresì, da alcune normative di prodotto armonizzate.
11) Come devono essere comunicati i richiami dei prodotti e gli avvisi di sicurezza ai consumatori?
R: I consumatori devono essere informati, per quanto possibile, singolarmente e direttamente, per aumentare l’efficacia dei richiami. I consumatori, pertanto, dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti acquistati, al fine di ricevere informazioni sui richiami e avvisi sulla sicurezza.
L’operatore economico può utilizzare le informazioni di cui dispone per informare i consumatori tramite i dati di contatto in suo possesso.
Nel caso non fosse possibile contattare direttamente tutti i consumatori, si potranno prevedere degli avvisi di richiamo da pubblicare sul sito web dell’operatore economico, sui social media e da affiggere nei punti vendita fisici (articolo 35).
È importante in ogni caso che gli operatori economici si adoperino per avere dei sistemi di registrazione dei prodotti o di fidelizzazione della clientela e che i consumatori siano incoraggiati a caricare i loro dati di contatto con la finalità specifica di ricevere avvisi e richiami sulla sicurezza dei prodotti da loro acquistati.
12) Gli operatori economici devono tenere un registro dei reclami?
R: I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a detenere un registro dei reclami e a indagare sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti concernenti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il reclamante ha indicato come pericolosi e delle eventuali misure di sicurezza adottare.
Nel registro interno dei reclami sono conservati solo i dati personali necessari per indagare sul reclamo riguardante un presunto prodotto pericoloso e sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell’indagine e, comunque, per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.
Altresì, il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4, ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore.
13) Come devo trattare i dati personali dei consumatori?
R: Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità con la normativa dell’Unione Europea riguardante la protezione dei dati. Questo significa che il trattamento dovrà rispettare i Regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, oltre alla direttiva 2002/58/CE.
14) Sanzioni amministrative e pecuniarie
R: In attesa della normativa di attuazione dell’art. 44, rimangono vigenti le sanzioni previste dal Codice del consumo attinenti agli obblighi da questo prescritti, così come le sanzioni previste dal recepimento di ulteriori normative di armonizzazione.
Inoltre, le Autorità di vigilanza, dal 13 dicembre 2024, possono adottare misure restrittive volta a limitare la circolazione di prodotti che non rispettano gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2023/988, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 e articolo 15 del Regolamento.
15) Sono un operatore economico, devo registrarmi sul Safety Business Gateway?
R: Sì, gli operatori economici hanno l’obbligo di registrazione sul portale Safety Gate Business.
Infatti, tutti gli operatori economici della catena di fornitura sono tenuti, in caso abbiano motivo di credere che un prodotto da loro immesso sul mercato sia pericoloso, a informarne direttamente l’Autorità competente tramite il portale Safety Business Gateway.
Pertanto, è importante che gli stessi si registrino sul portale per garantire la tutela dei consumatori e, nel caso di fornitori di mercati online, indicare il punto di contatto unico per garantire una comunicazione diretta per via elettronica con le Autorità di vigilanza del mercato.
Per saperne di più è necessario inviare una mail a info@artigianiarezzo.it o telefonare allo 05753141.