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Spese non documentate trasporti 2017. Nulla di fatto.

8 Agosto 2018
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Nonostante gli sforzi effettuati da Confartigianato Trasporti, anche a seguito dell’incontro con il ministro Toninelli, si informa tutte le imprese che nessuna novità è pervenuta circa un adeguamento delle spese non documentate per i trasporti effettuati nel 2017.

A fronte di ciò, in previsione delle ormai prossime scadenze fiscali, si consiglia di procedere ad effettuare le dichiarazioni con gli importi già comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze stabilite, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Le agevolazioni per l’anno 2018 a favore delle imprese di autotrasporto merci, inerenti il recupero del Servizio Sanitario Nazionale sono stati confermati, a differenza delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori che invece hanno subito un taglio.

Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018, pertanto, fino a un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione nel modello F24 è sempre il 6793.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del TUIR), per il periodo d’imposta 2017, nelle seguenti misure:

– 38,00 euro (lo scorso anno l’importo era di 51 euro) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa;

– per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la deduzione ammonta al 35% dell’importo di cui sopra e pertanto vale 13,30 euro.

 

Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 Pf e Sp, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44, e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del comune e alla deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale

 



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