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POTENZIAMENTO AL 110% ECOBONUS E SISMABONUS
Detrazione fiscale al 110% delle spese per i lavori di riqualificazione energetica e/o antisismica con possibilità di cedere il relativo credito fiscale. Si applica alle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Ambito di applicazione:
Interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Chi ne può beneficiare:
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- IACP;
- Cooperative a proprietà indivisa;
- Enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP.
In cosa consiste:
Detrazione d’imposta del 110% (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Seconde case:
Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle ‘seconde case’, a patto però che non siano villette unifamiliari.
Cessione del credito:
La detrazione potrà anche essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto fino al 100% in fattura) o agli istituti di credito. Per gli interventi inerenti la riduzione del rischio sismico, la detrazione al 110% per cento è condizionata alla stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi. In caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza sopra citata, la detrazione Irpef conseguente alla polizza passa dal 22 al 90%. In ogni caso questa misura non è applicabile ad edifici ubicati in zona sismica 4.
Ecobonus, interventi e condizioni di ammissibilità:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Il limite di spesa detraibile è di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari (solo se abitazione principale) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione – Il limite di spesa detraibile (incluse quelle per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito) è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Se eseguiti congiuntamente a quelli fin qui elencati, si potrà beneficiare della detrazione al 110% anche per i normali interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (ad esempio: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti. L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati.
La condizione per poter beneficiare della detrazione è che gli interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Impianti fotovoltaici:
L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa
massimo di 48.000 euro e di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Colonnine di ricarica per veicoli elettrici:
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad altri interventi