Il cambio della percentuale di detrazione delle spese passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso appunto di sconto integrale
Il cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%, ha reso urgente la soluzione del problema sulla data del sostenimento della spesa nel caso di sconto integrale.
Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti (12 giorni).
Nella precedente circolare n. 30/E/2020, era stato precisato che per le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento; in caso di sconto integrale (quindi, in assenza di un pagamento), “occorre pertanto far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore”, con ciò intendendosi la data di invio della fattura al SdI.
Nella recente risposta n. 103, l‘Agenzia svolge ulteriori considerazioni affermando che per una fattura elettronica veicolata tramite SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, mentre la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file fattura elettronica è sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Pertanto, laddove l’emissione della fattura non sia contestuale al pagamento e, pertanto, il documento indichi due date diverse (una dell’effettuazione-sconto, l’altra della trasmissione a SdI), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato se la trasmissione avviene nei 12 giorni prestabiliti.
Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%. Analoga considerazione nel caso di scarto della fattura da parte del SdI, sempreché il re-inoltro della stessa avvenga, con esito positivo, nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto.
Per saperne di più è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato Edilizia, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it)