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Superbonus, stop senza asseverazione sismica

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’omessa presentazione della documentazione non consente l’accesso al beneficio fiscale


Con la risposta n. 332 del 29 maggio 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’omessa presentazione dell’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico non rappresenta un’ipotesi di violazione meramente formale e non consente l’accesso al beneficio fiscale.

Come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini dell’accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l’altro, l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58.

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Sul punto, l’Agenzia ricorda che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni soprarichiamate, non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, quindi, essere considerata ”meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo.

Quanto alla possibilità di ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.

L’istante, che non ha depositato all’ente locale l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori ­ come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 può, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,

Laddove, infine, l’istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Dl “Rilancio”, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch’essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.

Per ricevere maggiori informazioni:
Elena Bucefari (Coordinatrice Confartigianato Edilizia) – Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it



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