L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità e alle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità e alle modalità di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici del quale ha avuto contezza successivamente al termine per effettuare la relativa comunicazione.
Si ricorda che per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici maturati nel 2022, le imprese beneficiarie erano tenute a inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 1, co. 6, DL. n. 176/2022, cd. decreto “Aiuti-quater”).
L’invio della comunicazione si configura come un adempimento di natura ”formale” e pertanto, qualora non effettuato nel previsto termine (16 marzo 2023), sanabile, in presenza dei requisiti normativamente richiesti, tramite l’istituto della remissione in bonis, pagando una sanzione di 250 euro entro il 30 settembre 2023 (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 27/2023).
Nel caso in esame, la società ha ricevuto una fattura di conguaglio dal proprio fornitore relativa a consumi energetici del terzo trimestre 2022 in data successiva al termine di decadenza per l’effettuazione della predetta comunicazione e, per tale ragione, non ha provveduto all’invio della stessa.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata comunicazione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici relativo al terzo trimestre 2022, necessaria per il suo successivo utilizzo in compensazione, non costituisce una violazione, neanche di tipo formale, se la fattura di conguaglio utile a documentare i costi sostenuti è arrivata dopo la data di decadenza per l’invio (16 marzo 2023).
Di conseguenza, è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione formale di 250 euro.
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