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Tesserino di riconoscimento nei cantieri edili: la nota INL

Le nuove disposizioni in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, nei cantieri temporanei e mobili 


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge 203/2024) e sull’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e sull’obbligo da parte dei lavoratori di esporla.

Tali indicazioni si sono rese necessarie a seguito dell’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-legge n. 223/2006 (conv. dalla L. 248/2006) prevista dalla Legge 203/2024, che, tuttavia, non incide sull’obbligo per i datori di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento ai dipendenti, tenuti a loro volta ad esporlo.

I suddetti obblighi sono, infatti, già previsti dalle disposizioni del Testo unico sicurezza (d.lgs. n. 81/2008). Pertanto, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, nei cantieri temporanei e mobili si applicano le seguenti disposizioni:

  • il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, è sanzionato dall’art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni:

  • il lavoratore autonomo che non si munisce di un’apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall’art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008;
  • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell’art. 20, comma 3, è sanzionato dall’art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Per ulteriori informazioni è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Edilizia, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it).



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