Nella sintesi le correzioni introdotte dall'emendamento contenuto del Decreto Superbonus
Le correzioni al piano Transizione 5.0 introdotte dall’emendamento governativo (Decreto Superbonus) toccano quattro punti: la data di inizio di validità degli investimenti, l’obbligo per le imprese di confermare la prenotazione, la variazione della periodicità delle comunicazioni del GSE al Ministero. C’è infine una correzione lessicale che chiarisce meglio un periodo del comma 16.
Di seguito la nostra sintesi sui punti di cui sopra.
La data di inizio fissata al 1 Gennaio 2024
Il testo originale della norma parla di un incentivo rivolto alle imprese “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. L’indicazione del biennio 2024-2025 lasciava adito a dubbi sul punto di partenza da considerare, visto che il decreto è efficace dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 marzo 2024. L’emendamento sostituisce le parole “negli anni 2024 e 2025” con le parole “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”.
Sono dunque ammessi anche gli investimenti effettuati nei primi due mesi dell’anno.
Non viene invece chiarito che cosa debba intendersi per effettuazione dell’investimento. In teoria si applicherebbero le norme dell’articolo 109 del TUIR, che danno sostanzialmente peso al passaggio del possesso e alla consegna e non alla data dell’ordine; qui però il Governo ha a più riprese spiegato che dovrà invece trattarsi di beni ordinati a partire dal 1 gennaio 2024; di conseguenza ci aspettiamo un chiarimento formale in tal senso del decreto attuativo.
L’obbligo di conferma
Ricordiamo che ad oggi la norma prevede che le imprese presentino un progetto di investimento certificato che preveda dei valori presunti di incentivo che non si potranno più correggere al rialzo ma solo al ribasso. Questo suggerisce alle imprese di stare “alti” con gli importi. Il punto è che una volta presentata la comunicazione ex ante, il GSE dà conferma e blocca l’intera somma richiesta, se disponibile. Le aziende però non hanno un termine entro il quale effettuare gli investimenti o dichiarare la loro riduzione o addirittura la rinuncia. Questo ha due conseguenze: la prima è che all’apertura della piattaforma del GSE rischia di trasformarsi in un click day; la seconda è che le risorse potrebbero restare bloccate indefinitamente per progetti che non saranno portati avanti.
L’emendamento pone rimedio prevedendo che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.
Dal GSE al Mimit comunicazioni mensili e non quotidiane
Terza modifica riguarda la frequenza delle comunicazioni dal GSE al Mimit in relazione alle prenotazioni regolarmente ricevute. Il testo attuale prevedeva che “Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato”.
L’emendamento trasforma l’obbligo di comunicazione da quotidiano a mensile.
La correzione formale relativa ai controlli
L’articolo 38 comma 16 prevedeva una formulazione un po’ criptica:
Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
L’emendamento trasforma così la frase, rendendola di senso compiuto.
Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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