La domanda potrà essere presentata fino al 31 ottobre 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2023, dal 1 luglio 2023 al 30 settembre 2023, imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore, e alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai senti della L. 11/8/2023 n. 218 che utilizzano veicoli aventi classi di emissioni “euro VI”.
L’Agenzia fornisce importanti precisazioni per la regolare compilazione della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2023. La domanda potrà essere presentata dal 1 ottobre al 31 ottobre 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale.
Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel modello F24 è sempre il “6740”.
Per le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” (per le quali si rinvia alla nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023), l’efficacia del beneficio è cessata il 31 agosto 2023.
Il “Quadro A-2” della dichiarazione di rimborso è limitato ai litri di gasolio usato come carburante riforniti tra il 1 luglio 2023 e la fine della giornata del 31 agosto 2023.
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Info: Francesco Meacci (Coordinatore Confartigianato Trasporti – Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it)