L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le regole alla luce delle modifiche al Testo Unico Sicurezza. Nella news i requisiti, le comunicazioni e le attività escluse
Dal 12 gennaio scorso sono in vigore le nuove disposizioni dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 per le imprese che operano in locali sotterranei o semi-sotterranei e che devono ora obbligatoriamente inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima dell’utilizzo.
Con la nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha infatti fornito importanti indicazioni in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei. Tali chiarimenti si sono resi necessari a seguito delle modifiche al Testo unico sicurezza (commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008) introdotte dalla legge n. 203/202: la possibilità di utilizzare locali chiusi sotterranei o semisotterranei viene consentita solo quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV del Testo Unico sicurezza, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono, inoltre, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.
La comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
L’INL fornisce anche un elenco (non esaustivo) delle attività lavorative che comportano l’emissione di agenti nocivi, per le quali non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, come ad esempio:
- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia
Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, la cui presenza costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).
Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”: l’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva, infatti, alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.
La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato Edilizia, Elena Bucefari (Tel. 0575314272 – elena.bucefari@artigianiarezzo.it)